Cassazione Penale, Sentenza n. 45665/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi a un attentato esplosivo davanti al Consolato greco a Napoli (contestazioni ex artt. 280-bis e 270-quinques c.p.). Le doglianze principali erano: (a) vizio di riconoscimento dalle immagini e incoerenze temporali e logistiche (presunta incompatibilità del tempo di spostamento tra i luoghi ripresi dalle telecamere, rilievo sull'uso di un elemento non presente nell'ordinanza cautelare e critica alle valutazioni antropometriche e all'identificazione dall'agente di polizia giudiziaria); (b) criticità sulla valenza probatoria dei file rinvenuti nel telefono sequestrato, con dedotta disconnessione SIM/IMEI che renderebbe incerto se il dispositivo fosse in possesso del ricorrente al momento dell'attentato; (c) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, sostenendo che misure meno afflittive (es. domiciliari con controllo elettronico) sarebbero state adeguate e che il Tribunale aveva sorretta la decisione su elementi suggestivi (es. presenza a Roma il 24/06/2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in richieste di rivalutazione del merito probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, e ha considerato la motivazione del Tribunale persuasiva e priva di illogicità. In particolare il Tribunale aveva valutato la congruità dei tempi di percorrenza, la convergenza tra immagini di videosorveglianza, il riconoscimento operato dalla Digos, i risultati della consulenza tecnica e elementi collimanti (abiti rinvenuti, frequentazioni di matrice anarchica e materiale sul telefono). La Corte ha quindi confermato l'adeguatezza della misura carceraria ritenendola l'unica idonea a prevenire il pericolo di reiterazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ha disposto altresì l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come uno dei titoli di reato contestati (attentato esplosivo con finalità aggravate); utilizzata dalla Corte come elemento per valutare la gravità delle condotte e l'esigenza cautelare
Ulteriore titolo di reato contestato (connesso ad attività di matrice sovversiva/anarchica); rilevante per la valutazione del quadro indiziario e del pericolo di reiterazione
Richiamato dalla difesa per censurare il riconoscimento; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito probatorio, oltre il sindacato di legittimità
Richiamato rispetto alle critiche sulla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata a giustificare la misura custodiale
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, in modo che siano adottati gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In Cassazione i motivi che consistono essenzialmente in una richiesta di riconsiderazione del valore probatorio delle prove raccolte (es. rivalutazione dell'interpretazione delle immagini o dei tempi di percorrenza) sono spesso dichiarati inammissibili: il sindacato di legittimità è limitato e non consente la rinnovata valutazione del merito probatorio.
- Il giudice può dare rilievo probatorio congiunto a elementi di diversa natura (videosorveglianza, consulenza tecnica, riconoscimento da parte di agenti, riscontri materiali come abiti) e la loro convergenza rafforza la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
- La presenza di contenuti ideologici o materiali di matrice 'anarchica' rinvenuti su dispositivi sequestrati può essere utilizzata per delineare l'adesione o i contatti del soggetto con ambienti radicali anche se non è possibile stabilire puntualmente la data di acquisizione dei file; quella prova serve spesso a confortare il quadro indiziario più che a provare in via autonoma la commissione del fatto.
- Per la misura cautelare il giudice valuta la pericolosità del soggetto e il rischio di reiterazione: la sussistenza di condotte gravi e di una personalità 'attivista' rende difficile l'adozione di misure meno afflittive; il ricorrente deve fornire elementi concreti che dimostrino l'idoneità di misure alternative.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; inoltre, se dalla decisione non deriva la rimessione in libertà, la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento all'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
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