Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43849/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per diffamazione a mezzo stampa e per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, denunciando violazione degli artt. 51 e 595 c.p. e vizio di motivazione. Sostengono che l'articolista avrebbe commesso un errore incolpevole circa la data di un'informativa a firma del Maresciallo Piccirilli (quale delegato dal P.M.), errore che avrebbe giustificato la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca: secondo i ricorrenti Agostini non si era reso conto che l'informativa era anteriore alla integrazione di denuncia e quindi credeva (in buona fede) che Piccirilli fosse ancora investito delle indagini al momento della denuncia di Tarchi. Si contesta altresì che la Corte di appello abbia delimitato erroneamente l'ambito di applicabilità della scriminante e richiesto controlli inapplicabili o eccessivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati, confermando la condanna in primo e secondo grado. Ha ritenuto che la scriminante putativa non operi perché il giornalista non ha assolto all'onere di verifica richiesto: non ha controllato in modo diretto e puntuale atti fondamentali (in particolare la data di deposito dell'informativa di Piccirilli) e si è accontentato di elementi vaghi che non escludevano il rischio che la notizia fosse falsa. Per tale motivo la condotta è stata valutata come caratterizzata da dolo eventuale. Anche il direttore responsabile è stato ritenuto obbligato a un esercizio di controllo efficace e pertanto responsabile per l'omesso controllo. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    Riferimento alla scriminante (errore) e all'analisi della scriminante putativa in rapporto al diritto di cronaca; la sentenza esclude la scriminante per mancato assolvimento dell'onere di verifica

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sul delitto di diffamazione: applicata come fattispecie contestata, con ricostruzione del dolo generico/dolo eventuale a carico dell'autore dell'articolo

  • art. 59, ultimo comma, cod. pen.

    Richiamata in relazione alla scriminante putativa: la Corte indica che tale scusante è riconosciuta solo se il cronista ha eseguito verifiche diligentissime delle fonti e dei fatti

  • art. 21 Cost.

    Richiamato come principio del diritto di cronaca; la Corte afferma che il diritto di cronaca trova il suo limite nel rispetto della reputazione e richiede controllo scrupoloso delle notizie

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Richiamati per la tutela costituzionale dei beni giuridici coinvolti (riservatezza, onore, reputazione)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il motivo è stato valutato nei limiti consentiti

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176) e artt. 1 e 7 del decreto-legge n.105 del 2021

    Norme richiamate esclusivamente in ordine alle formalità della requisitoria del Procuratore Generale (procedure straordinarie per udienze), non inciden­ti sul merito sostanziale

Massime di principio

  • La scriminante putativa del diritto di cronaca è riconosciuta solo se il giornalista ha effettuato verifiche diligenti, accurate e puntuali sulle fonti e sui fatti; la mera buona fede soggettiva non basta se manca l'obbligo oggettivo di controllo
  • Elementi fattuali semplici e verificabili (es. date di deposito di denunce o informative) rientrano nelle ordinarie attività di verifica del giornalista e non richiedono particolari competenze tecnico-giuridiche: la loro mancata verifica può integrare dolo eventuale
  • L'impossibilità di accedere a fonti o atti non esonera dall'obbligo di controllo; l'inaccessibilità, se impedisce la verifica, può rendere la notizia non pubblicabile senza adeguata avvertenza
  • Il direttore responsabile ha un obbligo di controllo e supervisione sul contenuto pubblicato: l'omesso controllo può integrare responsabilità autonoma
  • Per sostenere con successo una scriminante putativa in situazioni simili è opportuno documentare le verifiche operate (ricevute richieste di accesso agli atti, riscontri incrociati, note redazionali sulle fonti), e motivare perché la credenza sulla verità della notizia era oggettivamente ragionevole
  • Nel valutare il dolo eventuale conta non solo la rappresentazione del rischio ma anche l'accettazione volontaria del rischio da parte del giornalista: pubblicare consapevolmente senza adeguati controlli può fondare responsabilità penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.