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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37608/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare non eseguito. In primo grado il tribunale aveva risolto il preliminare per inadempimento della promittente venditrice e condannato in solido la venditrice e il mediatore alla restituzione dell'acconto versato e al risarcimento del danno patrimoniale, comprensivo del compenso di mediazione e di altre spese. La società di mediazione aveva appellato la decisione chiedendo di escludere la propria responsabilità; la corte d'appello aveva accolto il gravame, escludendo la responsabilità del mediatore e annullando la condanna solidale. La promissaria acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: con il terzo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere notificato anche alla promittente venditrice, parte del giudizio di primo grado e necessaria nel giudizio di impugnazione, sicché la corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di contraddittorio e ordinare l'integrazione; con il primo ha dedotto violazione dell'art. 1759 c.c., degli artt. 1175 e 1176 c.c., della legge n. 39/1989 e degli artt. 1223 e 1453 c.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che l'impugnazione fosse inscindibile e soggetta all'art. 331 c.p.c., poiché dalla domanda originaria e dalla sentenza di primo grado era derivata una situazione di litisconsorzio unitario tra venditrice e mediatore. Ne ha tratto la conseguenza che l'appello non poteva essere deciso senza la partecipazione della società venditrice pretermessa. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società pretermessa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come vizio processuale denunciato in cassazione per nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 331 c.p.c.

    L'impugnazione avente ad oggetto una decisione resa in situazione di litisconsorzio unitario è inscindibile e richiede la partecipazione di tutte le parti del giudizio di primo grado, con necessità di integrazione del contraddittorio se una di esse sia stata pretermessa.

  • art. 1759 c.c.

    Norma invocata nel primo motivo, poi assorbito, in tema di responsabilità del mediatore.

  • artt. 1175 e 1176 c.c.

    Richiamati nel primo motivo, poi assorbito, come parametri di diligenza e correttezza del mediatore.

  • L. 39/1989

    Richiamata nel primo motivo, poi assorbito, quale disciplina della mediazione.

  • artt. 1223 e 1453 c.c.

    Richiamati nel primo motivo, poi assorbito, in tema di risarcimento del danno e risoluzione per inadempimento.

  • artt. 1218 e 2697 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di responsabilità per inadempimento e onere della prova.

  • Cass. 4993/2019

    È citata come precedente sul litisconsorzio unitario.

Massime di principio

  • Quando la domanda originaria e la decisione di primo grado hanno prodotto un litisconsorzio unitario, l'impugnazione della sentenza è inscindibile e va proposta e trattata con la partecipazione di tutte le parti del giudizio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
  • Se l'appello non è notificato a una parte necessaria del giudizio inscindibile, il giudice di secondo grado deve rilevare il difetto di contraddittorio e ordinare l'integrazione, pena la nullità della sentenza.
  • Nei giudizi di legittimità, l'accoglimento di una censura processuale che attiene al contraddittorio assorbe i motivi di merito o di responsabilità sostanziale, che non possono essere esaminati prima della regolare instaurazione del rapporto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazioneContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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