Cassazione Civile, Ordinanza n. 37062/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento di una società. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile il reclamo perché il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati notificati ad alcuna controparte nel termine assegnato dal presidente; la successiva richiesta di documentare le notifiche, accolta in udienza, era rimasta senza seguito e la notificazione eseguita successivamente dalle reclamanti non era stata autorizzata dalla Corte. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e degli artt. 415, 421 e 291 c.p.c., sostenendo che il termine per la notifica nei procedimenti camerali non sarebbe perentorio e che avrebbe dovuto disporsi la rinnovazione della notifica, richiamando la giurisprudenza sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo. Con gli altri motivi hanno prospettato ulteriori violazioni di norme costituzionali e della legge fallimentare, ma tali censure concernevano il merito ed erano subordinate alla decisione sulla procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, se il reclamante non notifica il ricorso e il decreto presidenziale entro il termine ordinatorio ex art. 18, comma 4, l.fall., la successiva istanza di nuovo termine deve spiegare le ragioni dell'omissione, perché occorre bilanciare celerità del procedimento e diritto al giusto processo. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto, poiché le reclamanti non avevano indicato alcuna ragione dell'omessa notifica, limitandosi a chiedere un termine per documentare adempimenti mai eseguiti. Accertata l'improcedibilità del reclamo, gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo e del diritto alla decisione, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 6 CEDU
Invocato per sostenere la necessità di garantire difesa, contraddittorio e pronuncia; la Corte lo bilancia con l'esigenza di celerità e con l'autoresponsabilità della parte.
Richiamato dalla ricorrente; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'esito.
Richiamato dalla ricorrente; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'esito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rinnovazione della notificazione; la Corte non ha accolto la tesi perché mancava la giustificazione dell'omissione originaria.
È la norma centrale: il termine per notificare reclamo e decreto è ordinatorio, ma l'istanza successiva deve indicare le ragioni dell'omissione; in difetto, il reclamo è improcedibile.
art. 172 legge fall.
Richiamato nel secondo motivo, ma il motivo è stato assorbito per l'improcedibilità.
art. 1 legge fall.
Richiamato nel terzo motivo, assorbito per l'improcedibilità.
art. 5 legge fall.
Richiamato nel terzo motivo, assorbito per l'improcedibilità.
Richiamato nel terzo motivo, assorbito per l'improcedibilità.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine assegnato è un adempimento essenziale; se non viene eseguita, la parte che chiede un nuovo termine deve indicare specificamente le ragioni dell'omissione.
- Il termine per la notifica è ordinatorio, ma non è irrilevante: la sua inosservanza incide sull'instaurazione del contraddittorio e può determinare improcedibilità quando manca una giustificazione dell'inadempimento.
- Nei procedimenti impugnatori a struttura bifasica, l'interesse alla celerità e alla stabilizzazione del provvedimento impugnato può prevalere sulla possibilità di sanare indefinitamente omissioni processuali della parte.
- La tutela del giusto processo e del diritto di difesa non esonera la parte da un comportamento processuale diligente; opera il principio di autoresponsabilità, per cui l'omissione processuale deve essere spiegata e non può essere rimessa all'arbitrio della parte.
- Quando il giudizio è definito per improcedibilità dell'impugnazione, i motivi che attengono al merito restano assorbiti.
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