Cassazione Penale, Sentenza n. 49998/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa al reato di ricettazione (capo b). La Corte ha ritenuto sussistente identità dell'azione e dell'evento (unica azione consistente nell'impossessarsi degli oggetti della persona offesa) e, perciò, preclusione alla nuova contestazione. È stata eliminata la pena relativa alla ricettazione (mesi sei di reclusione ed euro 50).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la conferma in appello della condanna per ricettazione sostenendo la preclusione per precedente giudicato (ne bis in idem). In primo grado Cetrulo era stato giudicato per il furto del ciclomotore di Ferrucci Fabrizio; nell'ambito di quel giudizio era stato rinvenuto nel portafogli dell'imputato anche la tessera sanitaria intestata a Ferrucci, oggetto poi della contestata ricettazione. Perciò la ricettazione sarebbe un post factum non punibile perché il medesimo fatto materiale era già stato giudicato.
Norme richiamate
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc.pen.
Fondamento procedurale per annullare senza rinvio la parte di sentenza che risulta preclusa da precedente giudicato irrevocabile.
la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale (sent. n. 200 del 21/07/2016)
Secondo la Corte costituzionale non può escludersi l'identità del fatto quando l'unicità dell'azione sostanziale determina una sovrapposizione fattuale tra il reato già giudicato e quello nuovo; la norma è stata censurata nella parte che preclude tale valutazione.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014 (Carbognani, Rv. 261364)
Principio secondo cui, ai fini del ne bis in idem, l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo a circostanze di tempo, luogo e persona.
art. 707 cod. pen. e reato di ricettazione (capo contestato)
Il reato contestato (ricettazione) è stato valutato come facente parte del medesimo fatto materiale già deciso nel giudizio per furto, pertanto la relativa condanna è stata annullata per preclusione del precedente giudicato.
Massime di principio
- Il principio ne bis in idem opera quando il nuovo procedimento si sovrappone, sotto il profilo storico-naturalistico, al fatto già definitivamente giudicato: va valutata la corrispondenza di condotta, evento e nesso causale, non solo dell'etichetta giuridica applicata.
- Se la stessa azione materiale ha prodotto il possesso di più oggetti della vittima e uno di questi è poi oggetto di una diversa imputazione, la nuova contestazione può essere preclusa se il nucleo fattuale è identico a quello già giudicato.
- La preclusione può comportare l'annullamento senza rinvio della parte di sentenza relativa al reato duplicativo quando risulti chiaro che il precedente giudicato ha già deciso lo stesso fatto materiale.
- È utile documentare fin da subito nel nuovo procedimento la coincidenza del fatto con il precedente giudicato (atti, numerazione procedure, contenuto della sentenza irrevocabile) per ottenere l'estinzione o l'annullamento delle imputazioni sovrapposte.
- La distinzione tra concorso formale di reati e identità di fatto va valutata concretamente: la mera identità della condotta non sempre basta, occorre verificare se l'evento e il nesso causale coincidono nel loro nucleo essenziale.
- Le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione vanno considerate per interpretare restrittivamente la possibilità di procedere nuovamente quando è pacifico che il medesimo fatto materiale sia già stato definitivamente giudicato.
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