Cassazione Penale, Ordinanza n. 23762/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una censura non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un reato in materia di stupefacenti. A sostegno del ricorso ha dedotto la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di una sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che, contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza proposta non rientra in tali ipotesi.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del provvedimento impugnato.
Indica il rito di trattazione del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli profili relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 73 comma 1 d.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice relativa al reato in materia di stupefacenti per cui è intervenuto il patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono deducibili in cassazione soltanto motivi tassativamente previsti dalla legge; ogni altra censura è inammissibile.
- La deduzione della carenza di motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento non integra, di per sé, uno dei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. non investe uno dei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte ne dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche di legge.
Come è indicizzato
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