Cassazione Civile, Ordinanza n. 06068/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un’intimazione di pagamento e la cartella prodromica per un importo di circa 26.262 euro, deducendo tra l’altro la prescrizione del credito. L’Agenzia delle Entrate si era costituita dichiarando che la cartella era stata sgravata in autotutela e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il primo giudice aveva dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese. In appello la CTR aveva ritenuto corretta la cessazione della materia del contendere, ma aveva compensato solo metà delle spese del primo grado, escludendo inoltre la liquidazione della fase di trattazione/istruttoria, pur avendo il contribuente svolto attività difensiva. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione dei parametri ministeriali sulle spese processuali e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per l’omessa liquidazione della fase di trattazione/istruttoria; 2) la violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per la compensazione parziale delle spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, la fase di trattazione comprende anche l’eventuale attività istruttoria e va remunerata unitariamente secondo il d.m. n. 55/2014, sicché non può essere esclusa la relativa voce solo perché non vi sia stata istruzione in senso stretto. Ha inoltre ritenuto illegittima la compensazione, anche parziale, delle spese del primo grado, poiché la CTR non aveva indicato ragioni gravi ed eccezionali idonee a giustificarla; in particolare, la pretesa era fondata su un credito prescritto e lo sgravio era intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito, con condanna dell’Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del primo grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario, nonché le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
La fase di trattazione/istruttoria del primo grado va liquidata secondo il compenso unitario previsto dai parametri, senza escludere la voce solo perché non vi sia stata istruzione in senso stretto.
Tabelle 1-2 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55
I parametri tabellari richiedono la liquidazione anche della fase di trattazione, che comprende l’istruttoria.
Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; in difetto, la compensazione totale o parziale è illegittima.
La compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di situazioni di analoga gravità ed eccezionalità, da indicare specificamente in motivazione.
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La cessazione della materia del contendere per autotutela può rilevare ai fini della definizione del giudizio e della regolazione delle spese, previa valutazione complessiva del caso.
La condotta dell’ente che rimuove l’atto illegittimo può essere valorizzata ai fini della regolazione delle spese se conforme a lealtà processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge in tema di spese processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della liquidazione delle spese, la fase di trattazione è unitaria e comprende anche l’istruttoria: il compenso va riconosciuto anche se non si siano svolte attività istruttorie in senso stretto, purché vi sia stata attività difensiva riconducibile a quella fase.
- La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite è eccezionale e richiede la puntuale indicazione di gravi ed eccezionali ragioni riferite alla конкретa controversia; non basta il mero richiamo alla natura processuale della decisione o a formule generiche.
- Quando l’atto impugnato è stato emesso su una pretesa poi riconosciuta come prescritta e lo sgravio è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, non ricorrono di regola ragioni sufficienti per compensare le spese del primo grado.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito sulla regolazione delle spese e liquidarle direttamente.
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