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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20821/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era privo di specificità, in quanto non correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata e meramente riproduttivo di doglianze già disattese in appello. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il delitto di truffa. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, ma si limitava a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di gravame, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio della decisione impugnata. La Corte rileva che la sentenza di appello aveva illustrato in modo esaustivo gli elementi costitutivi del reato e, in particolare, aveva valorizzato la titolarità, in capo all'imputato, di una carta Postepay mai denunciata come rubata o smarrita, sulla quale era confluita la somma accreditata dalla persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di truffa, rispetto alla quale la sentenza di merito aveva ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di ricorso, per assenza di correlazione con la decisione impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra le ragioni della sentenza e le censure proposte: la mera riproposizione di difese già esaminate e respinte non è sufficiente.
  • Quando la motivazione di merito illustra in modo logico ed esaustivo gli elementi costitutivi del reato, il ricorrente deve confutarne puntualmente il contenuto, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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