Cassazione Penale, Sentenza n. 2161/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 12.6.2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i delitti di omicidio (art. 575 c.p.) e tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.). Il ricorrente, tramite i suoi difensori, ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, deducendo in particolare: (a) la riconducibilità della sua condotta alla scriminante della legittima difesa domiciliare (o, alternativamente, a un eccesso colposo o a una difesa putativa); (b) la mancanza di pericolo di inquinamento probatorio e di pericolo di reiterazione; (c) la sproporzione e inadeguatezza della misura custodiale, invocando misure meno afflittive. La difesa ha evidenziato dubbi sulle risultanze tecnico-scientifiche e sulla connessione causale tra le ferite e l'esito letale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo logico e conforme ai principi di diritto la verifica dei gravi indizi, dando adeguato peso agli accertamenti tecnico-scientifici (rilievi del R.I.S., reperti ematici, tipologia e posizione delle ferite) e alle videoriprese; in concreto ha escluso la legittima difesa per mancanza dell'attualità del pericolo, dell'impossibilità di comportamenti alternativi e per l'assenza di elementi obiettivi a giustificare una difesa putativa o un eccesso colposo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, considerata la condotta post-evento (versioni contrastanti, pulizia dei coltelli) e la «spiccata propensione alla violenza» rilevata. La censura di sproporzione della custodia è stata altresì respinta: anzi, la Corte osserva che successivamente l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari (dal 27.9.2024), ma ciò non rende viziosa la motivazione originaria che aveva ritenuto la custodia cautelare adeguata in base alla presunzione relativa prevista per reati di particolare gravità.
Norme richiamate
Natura del reato contestato (omicidio); la Corte valuta la gravità degli indizi rispetto a tale fattispecie
Rilevanza del tentato concorso/partecipazione al reato; la valutazione indiziaria considera anche la qualificazione penale complessiva
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La Corte richiama i requisiti della scriminante: proporzione, attualità del pericolo, necessità della reazione e 'animus defendendi'; sottolinea che la modifica normativa non crea una presunzione assoluta e che l'uso dell'arma è ammesso solo se il pericolo è attuale e non vi sono alternative lecite
L. n. 36/2019 (modifiche alla legittima difesa)
La Corte spiega che l'inserimento dell'avverbio 'sempre' non produce una presunzione assoluta di proporzione, ma rafforza la presunzione già prevista, sempre subordinata ai requisiti di attualità e necessità
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari: la Corte conferma che il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di inquinamento probatorio
Presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati gravi; la Corte osserva che tale presunzione non è superata da elementi favorevoli deboli come l'incensuratezza
Richiamata nei motivi di impugnazione in relazione agli oneri del giudice nella motivazione; la Corte ritiene che non vi sia carenza o manifesta illogicità
Richiamata in relazione all'istruttoria e alle esigenze cautelari; la Corte valuta che le indagini tecnico-scientifiche siano state adeguatamente considerate
art. 125 e art. 192 cod. proc. pen.
Richiami procedurali usati dalla difesa; la Corte verifica che non vi sia violazione formale o motivazionale rilevante
Massime di principio
- La legittima difesa domiciliare è riconosciuta solo se ricorrono insieme: pericolo attuale, necessità dell'impiego dell'arma (assenza di alternative lecite) e proporzione della reazione; la mera intrusione non basta senza l'attualità della minaccia
- Le risultanze tecnico-scientifiche (es. rilievi del R.I.S., caratteristiche delle ferite, tracce ematiche, videoriprese) hanno forte valore probatorio e possono smentire la versione difensiva; la loro congrua valutazione giustifica il rifiuto della scriminante
- L'eccesso colposo e la difesa putativa richiedono comunque che sussistano in fatto i presupposti della legittima difesa; se questi mancano, non è possibile riconoscere l'eccesso colposo
- In materia di misure cautelari, il giudizio di merito sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è rimesso al tribunale del riesame e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità, violazione di norme o carenze motivazionali gravi, non per rivalutare i fatti
- Per reati particolarmente gravi opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275 c.p.p.): per ottenere misure meno afflittive è necessario fornire elementi concreti e idonei a confutare tale presunzione (es. prova solida dell'assenza di rischio di inquinamento o di reiterazione)
- Comportamenti successivi all'evento (versioni contraddittorie, pulizia di strumenti potenzialmente utilizzati, mancata rimeditazione critica) aggravano la prognosi cautelare e favoriscono l'applicazione di misure più afflittive
- Nel proporre ricorso per cassazione avverso misure cautelari è essenziale focalizzarsi su vizi di diritto o su carenze logiche/manifeste nella motivazione; non è sufficiente invocare una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
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