Cassazione Penale, Ordinanza n. 11545/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per cessione di sostanze stupefacenti in fatto di lieve entità. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità, sostenendo che non vi sarebbe prova che le fotografie estrapolate dal cellulare raffigurassero sostanza stupefacente e che non sarebbero state adeguatamente valutate le dichiarazioni dei testi, i quali avrebbero riferito di un consumo di gruppo. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece accertato che l'imputato pubblicizzava la sostanza in vendita sul proprio profilo e che tale circostanza era stata confermata anche dagli acquirenti; inoltre la sentenza aveva dato conto del fatto che i cessionari indicati nell'imputazione erano soggetti diversi da quelli menzionati dall'imputato e avevano riferito acquisti di varie sostanze.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti di lieve entità
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o assertive senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di valutazione della responsabilità per reati in materia di stupefacenti, la motivazione che valorizza elementi convergenti come la pubblicizzazione della vendita della sostanza sul profilo personale e le conferme provenienti dagli acquirenti può sorreggere il giudizio di colpevolezza.
- La deduzione difensiva che contesti singoli elementi probatori, senza incidere sulla complessiva tenuta logica della decisione di merito, non è idonea a fondare l'annullamento in sede di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Cassazione non rivaluta il merito della prova se il ricorso non evidenzia un effettivo vizio della motivazione o una violazione di legge rilevante rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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