Cassazione Civile, Ordinanza n. 16016/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata per il periodo d'imposta 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con richiesta di pagamento per tardivo versamento dell'IRES dichiarata dovuta, recupero di crediti d'imposta ritenuti indebitamente utilizzati, oltre interessi, sanzioni e accessori. La società aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, mentre in appello la decisione era stata riformata a favore dell'Ufficio. La contribuente aveva quindi proposto ricorso per revocazione sostenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., perché aveva errato nell'affermare la mancata indicazione del credito nel quadro RU del modello Unico 2006, nonostante dagli atti risultasse l'esposizione del credito utilizzato in compensazione. Il ricorso per revocazione era stato dichiarato inammissibile dalla C.T.R.; contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo ultrapetizione per aver la C.T.R. alterato la causa petendi del ricorso per revocazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza nel quadro RU del credito utilizzato in compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la C.T.R. fosse incorsa in ultrapetizione perché aveva deciso la revocazione sulla base di un diverso oggetto di contestazione rispetto a quello devoluto dalla parte, ossia aveva esaminato la mancata indicazione del credito spettante anziché la dedotta errata percezione sull'indicazione del credito utilizzato in compensazione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata quale base del controllo automatizzato che ha originato la cartella di pagamento.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma invocata per il ricorso per revocazione, in relazione all'errore di fatto dedotto dalla contribuente.
È richiamato per denunciare il vizio di ultrapetizione, derivante dalla decisione su un oggetto diverso da quello devoluto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi oggettivi dell'azione e decide su un petitum o su una causa petendi diversi da quelli devoluti, attribuendo o negando un bene della vita differente da quello conteso.
- Il giudice è libero di qualificare giuridicamente l'azione e di fondare la decisione su argomentazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, ma non può sostituire i fatti costitutivi della pretesa né mutare il tema decisorio delimitato dalla domanda.
- In sede di revocazione per errore di fatto, il giudice deve mantenere fermo l'oggetto specifico dell'errore dedotto; se decide su un profilo diverso, la pronuncia è viziata da ultrapetizione.
- Quando la censura principale viene accolta per un vizio di rito o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il motivo residuo che investe il merito può restare assorbito.
- In presenza di un errore di impostazione della decisione che impedisce l'esame corretto del fatto decisivo allegato, il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia nel perimetro esatto devoluto dalla parte.
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