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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16016/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata per il periodo d'imposta 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con richiesta di pagamento per tardivo versamento dell'IRES dichiarata dovuta, recupero di crediti d'imposta ritenuti indebitamente utilizzati, oltre interessi, sanzioni e accessori. La società aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, mentre in appello la decisione era stata riformata a favore dell'Ufficio. La contribuente aveva quindi proposto ricorso per revocazione sostenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., perché aveva errato nell'affermare la mancata indicazione del credito nel quadro RU del modello Unico 2006, nonostante dagli atti risultasse l'esposizione del credito utilizzato in compensazione. Il ricorso per revocazione era stato dichiarato inammissibile dalla C.T.R.; contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo ultrapetizione per aver la C.T.R. alterato la causa petendi del ricorso per revocazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza nel quadro RU del credito utilizzato in compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la C.T.R. fosse incorsa in ultrapetizione perché aveva deciso la revocazione sulla base di un diverso oggetto di contestazione rispetto a quello devoluto dalla parte, ossia aveva esaminato la mancata indicazione del credito spettante anziché la dedotta errata percezione sull'indicazione del credito utilizzato in compensazione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi oggettivi dell'azione e decide su un petitum o su una causa petendi diversi da quelli devoluti, attribuendo o negando un bene della vita differente da quello conteso.
  • Il giudice è libero di qualificare giuridicamente l'azione e di fondare la decisione su argomentazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, ma non può sostituire i fatti costitutivi della pretesa né mutare il tema decisorio delimitato dalla domanda.
  • In sede di revocazione per errore di fatto, il giudice deve mantenere fermo l'oggetto specifico dell'errore dedotto; se decide su un profilo diverso, la pronuncia è viziata da ultrapetizione.
  • Quando la censura principale viene accolta per un vizio di rito o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il motivo residuo che investe il merito può restare assorbito.
  • In presenza di un errore di impostazione della decisione che impedisce l'esame corretto del fatto decisivo allegato, il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia nel perimetro esatto devoluto dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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