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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19025/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Il ricorso articolava quattro motivi, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione: in particolare, contestava l'erronea qualificazione del proprio ruolo come amministratore di fatto, lamentando la violazione dell'art. 2639 c.c.; sosteneva l'inconfigurabilità della bancarotta fraudolenta documentale; deduceva, inoltre, la motivazione apparente in ordine alla recidiva e, più in generale, la carenza motivazionale sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio. Tuttavia, il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale per la Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., escludendo la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e imponendo che l'atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Aiello, secondo cui tale requisito opera per ogni tipo di provvedimento impugnato in Cassazione. Ha inoltre osservato che, anche a prescindere da tale ragione ostativa, i motivi di merito erano generici e si risolvevano in affermazioni astratte sull'obbligo di motivazione e sulla commisurazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 è richiamata per escludere la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; è esclusa la difesa personale.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma è ritenuta applicabile ratione temporis e determina la nuova disciplina del patrocinio in Cassazione.

  • art. 2639 c.c.

    È evocato come parametro della censura sull'erronea qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È richiamato per la trattazione con procedura semplificata e per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    È menzionato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., già ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È menzionato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., già ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., esclusa dalle Sezioni Unite.

  • art. 4 Cassa delle ammende

    Non è citato direttamente, ma la decisione dispone il versamento della somma alla Cassa delle ammende secondo la prassi conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La preclusione alla difesa personale in Cassazione si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, compresi i provvedimenti cautelari, poiché il presidio della rappresentanza tecnica è ritenuto compatibile con la discrezionalità legislativa e con le garanzie difensive.
  • Quando il ricorso è comunque esaminato sul piano contenutistico, motivi che si limitano a enunciazioni astratte sulla motivazione o sulla dosimetria della pena, senza specifica critica alla sentenza impugnata, sono inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. nella parte in cui esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la richiesta di qualificazione tecnica per il giudizio di legittimità non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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