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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27968/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società bancaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una persona fisica; quest'ultima proponeva opposizione davanti al Tribunale di Como. La banca, costituitasi, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del giudice adito, sostenendo la competenza della Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Milano. All'udienza di prima comparizione il giudice istruttore aveva invitato le parti a contraddire sull'eccezione; poi, con successiva ordinanza, ritenuta l'eccezione non idonea a definire il giudizio, aveva disposto la prosecuzione della causa, fissando nuova udienza e assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. La banca ricorrente ha quindi chiesto il regolamento di competenza avverso tale ordinanza, sostenendo in sostanza che il provvedimento avesse deciso sulla competenza e fosse quindi impugnabile. La resistente ha depositato memoria difensiva, dichiarandosi sostanzialmente acquiescente alla questione di competenza e chiedendo di non essere gravata delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore non avesse natura decisoria definitiva sulla competenza, poiché non vi era stata rimessione della causa in decisione, né invito alle parti a precisare le conclusioni, né una chiara e inequivoca dichiarazione di competenza o di rigetto dell'eccezione. Il provvedimento si limitava infatti a rilevare incidentalmente che l'eccezione di incompetenza non era, in quel momento, idonea a definire il giudizio e a rinviare la trattazione con assegnazione dei termini istruttori. Spese compensate integralmente tra le parti. Inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento di competenza è esperibile solo avverso provvedimenti che abbiano natura decisoria definitiva sulla competenza; non basta un'ordinanza che si limiti a rinviare la trattazione senza decidere in modo inequivoco la questione

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    l'assegnazione dei termini istruttori e la prosecuzione della causa sono indici di non definitività della statuizione sulla competenza

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    la modifica della forma della decisione sulla competenza da sentenza a ordinanza non elimina la necessità che il provvedimento sia decisorio e definitivo per essere impugnabile con regolamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso notificato oltre il termine previsto, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 1, comma 18, L. n. 228 del 2012

    richiamato per il rilievo temporale della notificazione del ricorso rispetto al termine previsto

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile contro un'ordinanza del giudice istruttore che non decida in modo definitivo la questione di competenza, ma si limiti a una valutazione incidentale e alla prosecuzione del giudizio.
  • La mera disattesa dell'eccezione di incompetenza, senza rimessione della causa in decisione e senza invito alle parti a precisare le conclusioni, non integra un provvedimento impugnabile con regolamento di competenza.
  • Per attribuire natura decisoria definitiva a un'ordinanza sulla competenza occorre una manifestazione inequivoca della volontà del giudice di risolvere stabilmente la questione davanti a sé; in difetto, il provvedimento resta interlocutorio.
  • L'assegnazione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il rinvio a successiva udienza depongono per la non definitività del provvedimento e quindi per l'inammissibilità del regolamento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte resistente abbia sostanzialmente prestato acquiescenza alla questione dedotta nel regolamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, ricorrendone i presupposti temporali, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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