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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23913/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della confisca, disposta in sede di prevenzione, della nuda proprietà di un immobile (50% a ciascuno) e delle quote societarie della St. Peter Hotel limited. Hanno dedotto di voler acquisire prove non valutate nel giudizio principale (escussione di Giuseppe Del Grosso e di Alberto Sella e ascolto della usufruttuaria Francesca Fidanza) per dimostrare la lecita provenienza della provvista dai patrimoni dei genitori e che l'acquisto della nuda proprietà era avvenuto con 50.000 euro provenienti da conto fiduciario antecendente ai fatti di peculato. Inoltre hanno invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sostenendo che la confisca non poteva reggere dopo la declaratoria di illegittimità rispetto alla disciplina sulla pericolosità generica e chiedendo la revoca per carenza dei presupposti e per l'esistenza di prove nuove decisive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la memoria che sollevava la questione relativa all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 fosse stata depositata tardivamente nel procedimento di revocazione e che non potesse diventare causa autonoma di revocazione oltre il termine previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011. Quanto alle prove indicate, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui sono rilevanti ai fini della revocazione solo le prove sopravvenute o quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività della confisca; non sono invece rilevabili le prove deducibili e non dedotte nel procedimento di prevenzione salvo comprovata impossibilità per forza maggiore. I motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici, e dunque inammissibili. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 28

    L'art. 28 disciplina la revocazione delle misure di prevenzione; la Corte interpreta la nozione di "prove nuove" in senso restrittivo: sono rilevanti le prove sopravvenute dopo il procedimento o quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività; non sono ammissibili prove deducibili e non dedotte in sede di prevenzione salvo forza maggiore.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lettera b)

    Individua la fattispecie relativa alla pericolosità connessa al tenore di vita e ai proventi di attività delittuose. La sentenza applica il criterio che, dopo la declaratoria di illegittimità su altri titoli, il giudice della revocazione deve verificare se il titolo basato sulla lett. b) sia autonomo e autosufficiente rispetto al provvedimento ablatorio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni che consentivano l'applicazione delle misure anche ai soggetti "abitualmente dediti a traffici delittuosi"; ha imposto criteri interpretativi più rigorosi sulla predeterminazione delle ipotesi di applicazione delle misure basate su pericolosità generica.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Ha stabilito principi applicativi: definizione della nozione di prova nuova ai fini della revocazione; regole sulla valutazione del doppio titolo (lett. a) e lett. b)) e sulla verifica dell'autonomia e autosufficienza del titolo basato sulla lett. b) per escludere la revoca.

  • art. 630 c.p.p.

    Richiamato per analogia nella discussione sul concetto di "prove nuove" in tema di revisione/ revocazione: la formulazione dell'art. 28 d.lgs. è stata confrontata con la locuzione di art. 630 c.p.p., ma la Corte conferma applicazione più rigorosa nel contesto delle misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione occorre proporre prove effettivamente nuove: o sopravvenute dopo la conclusione del procedimento o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività; prove deducibili ma non dedotte nel giudizio di prevenzione sono inammissibili salvo forza maggiore.
  • Se la confisca è fondata su un "doppio titolo" (lett. a) e lett. b)), la revoca per effetto di una declaratoria di illegittimità su un titolo non impatta se il titolo residuo (lett. b)) risulta autonomo e autosufficiente; in tal caso la revoca non è automatica.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale o nuovi profili giuridici rilevanti devono essere sollevate tempestivamente e nel rispetto dei termini processuali: introdurre un nuovo motivo tardivamente nel corso del procedimento di revocazione può renderlo inammissibile.
  • La Corte non è tenuta a riaprire l'istruttoria quando il materiale probatorio proposto era deducibile nel giudizio principale e non è stata fornita una giustificazione della impossibilità a produrlo allora.
  • Nelle fattispecie di confisca collegata a condanne penali, è strategico documentare in primo grado e in appello, ove possibile, l'origine lecita dei beni e presentare tutte le prove disponibili; eventuali elementi supplementari devono essere chiaramente individuati e giustificati come sopravvenuti per evitare la loro esclusione in sede di revocazione.

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