Cassazione Penale, Ordinanza n. 13260/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità, generico e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza di appello. Ha quindi confermato la statuizione di condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato alla pena di giorni venti di arresto per il reato previsto dall'art. 116, comma 15, del codice della strada. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erroneo riconoscimento della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne specifica il contenuto, limitandosi a richiamarla come titolo del reato contestato.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile quando il motivo è generico e aspecifico, cioè non espone puntualmente le ragioni di doglianza e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
in caso di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e autosufficienti: un motivo meramente assertivo, generico o non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità penale se la motivazione dei giudici di merito è logicamente coerente e giuridicamente corretta; la doglianza deve indicare vizi effettivi e puntuali.
- La manifesta inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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