Cassazione Penale, Ordinanza n. 07941/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti degli imputati e li ha condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna di primo grado di due imputati per diffamazione aggravata a mezzo stampa/comunicazione al pubblico ex art. 595, comma 3, c.p. Contro tale decisione entrambi hanno proposto un unico ricorso per cassazione tramite difensore. I motivi erano diretti, secondo la Corte di cassazione, a sollecitare un nuovo esame del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza allegare specifici travisamenti della prova. Inoltre le doglianze riproponevano in modo sostanzialmente identico i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece corretta in diritto e congrua in fatto.
Norme richiamate
La fattispecie di diffamazione aggravata costituiva il reato oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere un nuovo esame del merito o una diversa ricostruzione dei fatti se non vengono dedotti specifici travisamenti della prova.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle stesse censure già respinte in appello difetta di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso consegue quando la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non presenta macroscopiche illogicità o evidenti errori di legge.
- La condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è conseguenza ordinaria dell'inammissibilità del ricorso.
- La diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. può essere oggetto di conferma in sede di legittimità quando la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica operate nei gradi di merito resistono alle censure difensive.
Come è indicizzato
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