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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04975/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo quattro censure: (1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata, sostenendo l'assenza dei presupposti per la cosiddetta doppia conforme; (2) vizio della motivazione in punto di responsabilità, ritenuta dal ricorrente errata; (3) vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico del reato; (4) omessa considerazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 133 c.p., di elementi rilevanti per la determinazione della pena. La memoria depositata successivamente non aggiungeva profili decisivi. Dal testo non è desumibile il reato sostanziale oggetto della condanna, ma solo che la sentenza impugnata era di merito e confermava la responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza di appello era in rapporto di doppia conforme con quella di primo grado, essendo la motivazione della decisione di secondo grado saldata a quella di primo grado. Ha reputato il secondo motivo generico, perché riproponeva argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito e comunque non specificamente correlati alla motivazione impugnata. Ha giudicato il terzo motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su mere doglianze di fatto in tema di elemento psicologico. Ha infine qualificato il quarto motivo come generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico quali elementi fossero stati omessi nella valutazione ex art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere censure specifiche e determinate; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità e indeterminatezza.

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla pena deve indicare puntualmente gli elementi trascurati nella motivazione, altrimenti non consente il sindacato del giudice dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza d'appello si salda con quella di primo grado attraverso richiami espressi o mediante l'adozione dei medesimi criteri valutativi, le due decisioni possono essere lette unitariamente come un unico complessivo corpo motivazionale: in tale ipotesi il motivo che deduca una pretesa nullità per difetto di motivazione non è fondato se non si confronta con tale struttura unitaria.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza indicare specificamente gli errori della motivazione impugnata; la specificità del motivo richiede una puntuale correlazione con la decisione censurata.
  • Non sono scrutinabili in cassazione le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto o dell'elemento psicologico del reato, quando esse si risolvono in contestazioni meramente fattuali.
  • La censura relativa alla determinazione della pena ex art. 133 c.p. deve indicare quali concreti elementi di fatto siano stati trascurati o mal valutati dal giudice di merito; una critica generica o apodittica è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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