Cassazione Civile, Ordinanza n. 03641/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di finanza e di processo verbale di constatazione, l'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005, contestando, tra l'altro, l'indeducibilità di costi rilevanti ai fini IVA e IRAP. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi deducendo, tra gli altri motivi, l'omessa notificazione del PVC e l'insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento; la CTP aveva annullato gli atti e la CTR aveva confermato. L'Agenzia aveva poi proposto revocazione davanti alla CTR deducendo l'omesso esame di una seconda delega conferita dal contribuente a un terzo, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione. In cassazione l'Agenzia ha denunciato, con due motivi, un errore di diritto e la nullità della sentenza della CTR per avere escluso l'errore revocatorio nonostante la presenza agli atti della seconda delega.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato la mancanza di una regolare notificazione del ricorso per cassazione alla controparte. Dagli atti risultava solo un tentativo di notificazione al difensore, non andato a buon fine per trasferimento dello studio, e un tentativo di notificazione personale al contribuente, con esito negativo per irreperibilità; in assenza di valida notifica il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il contribuente non si è costituito. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come base del primo motivo di ricorso per dedurre un asserito errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come base del secondo motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza per erronea esclusione dell'errore revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza di una regolare notificazione del ricorso alla controparte comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza possibilità di esame nel merito dei motivi dedotti.
- Il tentativo di notificazione eseguito presso il difensore, se non perfezionato per trasferimento dello studio, e il successivo tentativo di notifica personale rimasto senza esito non sono sufficienti, da soli, a integrare una valida instaurazione del contraddittorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di notifica e la controparte non si è costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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