Cassazione Penale, Ordinanza n. 01439/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene effettuata alcuna rivalutazione nel merito della responsabilità, che resta ferma sulla base della sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva giudicato in relazione a un reato di evasione. I sei motivi dedotti richiamavano la violazione dell'art. 192 c.p.p., dell'art. 131-bis c.p., dell'art. 99 c.p., dell'art. 385, comma 4, c.p., dell'art. 62-bis c.p. e del d.lgs. n. 150 del 2022. La Corte di cassazione rileva però che le censure riproponevano questioni già esaminate e confutate dalla Corte territoriale, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata; perciò i motivi sono stati ritenuti generici e aspecifici.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di valutazione della prova, ma la censura è ritenuta generica perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Invocato nel ricorso, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità delle censure.
Richiamato nel ricorso, senza specifico scrutinio di merito per genericità dei motivi.
Norma richiamata con riferimento al reato contestato; non è oggetto di autonoma interpretazione nel provvedimento, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Invocato ai fini delle attenuanti generiche, ma la Corte non affronta il merito della doglianza per aspecificità.
Citato nei motivi di ricorso, senza ulteriore specificazione nel testo dell'ordinanza.
Non citato espressamente nel testo, ma la Corte fa applicazione del principio di inammissibilità per genericità/aspecificità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- La genericità e l'aspecificità del ricorso si configurano quando manca l'indicazione del rapporto critico tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
- In sede di legittimità non è sufficiente richiamare norme o precedenti giurisprudenziali: occorre una critica argomentata e specifica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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