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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18548/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di assegnazione, da parte di una società in nome collettivo, di un locale commerciale ai propri soci nell'ambito di una operazione agevolata. L'Ufficio ha riqualificato l'operazione ai fini dell'imposta di registro, ritenendo applicabile l'imposta proporzionale del 2% e irrogando sanzioni, sul presupposto che l'assegnazione non fosse assoggettabile a IVA in quanto operazione fuori campo. I giudici di merito avevano invece annullato l'avviso, ritenendo che l'assegnazione ai soci rientrasse nell'art. 2, comma 2, n. 6, d.P.R. n. 633/1972, come cessione di beni ai fini IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, n. 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'assegnazione ai soci integra una destinazione del bene a finalità estranee all'impresa e che, poiché per il bene non era stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto (essendo stato acquistato da un privato), l'operazione non era imponibile IVA e doveva scontare l'imposta di registro in misura proporzionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. La decisione di merito è stata ritenuta erronea perché aveva applicato l'art. 2, comma 2, n. 6, d.P.R. n. 633/1972, mentre, secondo la Cassazione, in una fattispecie di assegnazione ai soci di un bene acquistato da un privato, senza detrazione dell'IVA a monte, trova applicazione l'art. 2, comma 2, n. 5, del medesimo decreto; ne consegue che l'operazione è fuori campo IVA e l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale, non fissa.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, n. 5, d.P.R. n. 633/1972

    "la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore ... o ad altre finalità estranee all’impresa"; esclusi i beni per i quali non sia stata operata la detrazione all'atto dell'acquisto

    Si applica anche all'assegnazione ai soci quando il bene è destinato a finalità estranee all'impresa e, se all'acquisto non è stata operata detrazione IVA, l'operazione non è imponibile ai fini IVA.

  • art. 2, comma 2, n. 6, d.P.R. n. 633/1972

    "le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto"

    Non è la norma applicabile nel caso concreto, perché presuppone un'operazione riconducibile alla cessione imponibile ai fini IVA, mentre qui mancava il presupposto della detrazione a monte.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per individuare la detrazione dell'IVA a monte, la cui mancanza esclude l'assoggettamento a IVA nel caso di destinazione del bene a finalità estranee all'impresa.

  • art. 19-bis2 d.P.R. n. 633/1972

    In presenza di spese incrementative per le quali l'IVA è stata detratta, il contribuente deve operare la rettifica della detrazione se tali spese non hanno esaurito la loro utilità al momento dell'assegnazione.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Quando l'operazione è fuori campo IVA, non opera il principio di alternatività IVA/registro e si applica l'imposta di registro proporzionale.

  • art. 16 Direttiva 2006/112/CE

    La fattispecie è ricondotta alla disciplina unionale delle destinazioni di beni a fini estranei all'impresa.

  • art. 5, par. 6, VI Direttiva IVA

    Secondo la giurisprudenza CGUE richiamata, la destinazione di un bene a fini estranei all'impresa non è assoggettata a IVA quando sul bene non vi sia stata detrazione all'acquisto; l'IVA può riguardare solo gli elementi incorporati che abbiano consentito detrazione, nei limiti indicati dalla Corte di giustizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di legittimità dedotto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'assegnazione ai soci di un bene sociale non va automaticamente qualificata come cessione imponibile ai fini IVA: occorre verificare se, in concreto, l'operazione ricada nella disciplina della destinazione a finalità estranee all'impresa e, soprattutto, se all'acquisto del bene sia stata o meno operata la detrazione dell'imposta.
  • Se il bene assegnato è stato acquistato da un soggetto privato, o comunque in assenza del diritto alla detrazione dell'IVA a monte, l'assegnazione non sconta IVA ai sensi della disciplina sull'autoconsumo/destinazione a finalità estranee; in tal caso l'operazione è fuori campo IVA.
  • Quando un'operazione è fuori campo IVA, viene meno il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: l'atto è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, non fissa.
  • Le spese successive sul bene, se hanno natura incrementativa e hanno consentito detrazione dell'IVA, non mutano la qualificazione dell'operazione principale; rilevano semmai ai fini della rettifica della detrazione secondo le regole proprie del tributo.
  • La corretta qualificazione fiscale dell'operazione richiede di distinguere tra il bene originariamente acquistato e gli eventuali elementi o lavori successivi: solo ciò che ha effettivamente consentito detrazione può incidere sulla disciplina IVA nei limiti indicati dalla giurisprudenza unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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