Cassazione Civile, Sentenza n. 31632/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori (giornalisti) chiedevano il riconoscimento dell'incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale e per il mancato riposo settimanale sugli istituti retributivi differiti e indiretti (tredicesima, ferie, permessi, festività, TFR, indennità di mancato preavviso) per il periodo 1.8.2007–31.1.2015; il riconoscimento della maggiorazione ex art. 20 CNLG per prestazioni in specifiche giornate; il ricalcolo dell'indennità televisiva ex art. 9 del contratto integrativo aziendale 1992 in base alla retribuzione maggiorata; il ricalcolo di compensi accessori e del TFR e il risarcimento per omissione contributiva. Le società datrici (Telecom e LA7) hanno impugnato la sentenza di appello sostenendo, in particolare, che le maggiorazioni incidono sugli istituti retributivi solo se corrisposte con continuità e che i lavoratori non avrebbero sufficientemente allegato e provato la continuità delle prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Telecom Italia e il ricorso incidentale di LA7 e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei giornalisti Fanuele e Angelicchio. Ha confermato il giudizio di merito che aveva - in parziale riforma del primo grado - riconosciuto la continuità delle prestazioni domenicali (sulla base di buste paga e conteggi) e l'incidenza delle maggiorazioni sugli istituti differiti; aveva altresì stabilito che l'indennità televisiva ex art. 9 del CIA 1992 va calcolata sulla retribuzione tabellare CNLG. La Corte ha ritenuto non decisivi i motivi delle società attaccanti perché la continuità della prestazione era stata accertata; ha dichiarato cessata la materia del contendere (estinzione) per i rapporti dei giornalisti Mapelli, Borromeo e gli eredi Batticciotto a seguito di conciliazioni intervenute in sede sindacale, con compensazione delle spese; ha compensato le spese tra le società ricorrenti e Fanuele/Angelicchio; ha condannato le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti degli altri controricorrenti liquidandole in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali ciascuna, più spese generali al 15% e accessori di legge; ha altresì dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex d.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 1 Norme transitorie e di attuazione del CNLG
La Corte d'appello ha interpretato la norma nel senso che le maggiorazioni per lavoro domenicale devono essere computate negli istituti retributivi differiti e indiretti anche se non corrisposte continuativamente; per le maggiorazioni relative al giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha invece richiesto il carattere di continuità
art. 20 CNLG
Riferimento alle maggiorazioni previste per prestazioni in specifiche giornate, oggetto della domanda dei lavoratori (riconoscimento della relativa maggiorazione)
art. 9 CIA 1992 (contratto integrativo aziendale)
La Corte territoriale aveva ritenuto che l'indennità televisiva del 10% deve essere applicata sulla retribuzione tabellare di riferimento del CNLG (retribuzione base), non sulle maggiorazioni dell'accordo integrativo
artt. 1362 e ss. c.c. (regole di interpretazione dei contratti)
Invocate dalle parti per sostenere modalità interpretative dell'accordo; la Corte di legittimità richiama la necessità, in cassazione, di indicare specifiche regole ermeneutiche violate per sindacare l'interpretazione del giudice di merito
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Discussa dalle parti in relazione all'allegazione e prova della continuità delle prestazioni: la Corte ha ritenuto che l'atto introduttivo contenente conteggi e buste paga fosse sufficiente a delineare il fatto storico dedotto
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), primo comma, n. 3
Norma procedurale usata dalle società per impugnare la sentenza ai fini di legittimità per presunta violazione di norme di diritto e di interpretazione contrattuale
Principio della soccombenza applicato dalla Corte per la liquidazione delle spese di lite a carico delle società ricorrenti verso gli altri controricorrenti
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, come previsto dalla normativa
Massime di principio
- In caso di contestazione sull'incidenza di maggiorazioni su istituti differiti, la questione fattuale (continuità della prestazione) è decisiva: se la continuità è accertata il giudice può disporre il computo anche per maggiorazioni non erogate con periodicità continuativa
- Nel rito del lavoro l'allegazione di buste paga e conteggi nel ricorso introduttivo può essere sufficiente a provare e a delineare la continuità delle prestazioni; non sempre è richiesto un dettagliato elenco delle singole prestazioni nella domanda iniziale
- La prassi aziendale e l'applicazione protratta di una determinata interpretazione collettiva possono essere rilevanti ma non sono automaticamente risolutive: la prova della fattispecie dedotta resta centrale
- Per impugnare in cassazione l'interpretazione di atti negoziali (es. accordi integrativi) occorre indicare espressamente i canoni di ermeneutica invocati (art.1362 ss. c.c.) e spiegare in che modo il giudice del merito si sia discostato da tali canoni, altrimenti il motivo è inammissibile
- La conciliazione intervenuta dopo l'impugnazione estingue la materia del contendere e travolge la decisione impugnata, con possibile compensazione delle spese: le parti possono dunque estinguere il contenzioso anche in sede sindacale dopo l'avvio del giudizio di legittimità
- Dal punto di vista procedurale, il principio dell'unicità del processo di impugnazione vale in cassazione: il primo ricorso notificato è considerato principale e i successivi si convertono in incidentali; attenzione alle conseguenze processuali per termini e forme
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 4 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31631/2025 del 04/12/2025
- Sentenza lavoro · 5 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31847/2025 del 05/12/2025
- Sentenza lavoro · 2 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31426/2025 del 02/12/2025
- Sentenza lavoro · 2 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31427/2025 del 02/12/2025
- Sentenza lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31339/2025 del 01/12/2025
- Sentenza lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 31341/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →