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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31632/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori (giornalisti) chiedevano il riconoscimento dell'incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale e per il mancato riposo settimanale sugli istituti retributivi differiti e indiretti (tredicesima, ferie, permessi, festività, TFR, indennità di mancato preavviso) per il periodo 1.8.2007–31.1.2015; il riconoscimento della maggiorazione ex art. 20 CNLG per prestazioni in specifiche giornate; il ricalcolo dell'indennità televisiva ex art. 9 del contratto integrativo aziendale 1992 in base alla retribuzione maggiorata; il ricalcolo di compensi accessori e del TFR e il risarcimento per omissione contributiva. Le società datrici (Telecom e LA7) hanno impugnato la sentenza di appello sostenendo, in particolare, che le maggiorazioni incidono sugli istituti retributivi solo se corrisposte con continuità e che i lavoratori non avrebbero sufficientemente allegato e provato la continuità delle prestazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Telecom Italia e il ricorso incidentale di LA7 e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei giornalisti Fanuele e Angelicchio. Ha confermato il giudizio di merito che aveva - in parziale riforma del primo grado - riconosciuto la continuità delle prestazioni domenicali (sulla base di buste paga e conteggi) e l'incidenza delle maggiorazioni sugli istituti differiti; aveva altresì stabilito che l'indennità televisiva ex art. 9 del CIA 1992 va calcolata sulla retribuzione tabellare CNLG. La Corte ha ritenuto non decisivi i motivi delle società attaccanti perché la continuità della prestazione era stata accertata; ha dichiarato cessata la materia del contendere (estinzione) per i rapporti dei giornalisti Mapelli, Borromeo e gli eredi Batticciotto a seguito di conciliazioni intervenute in sede sindacale, con compensazione delle spese; ha compensato le spese tra le società ricorrenti e Fanuele/Angelicchio; ha condannato le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti degli altri controricorrenti liquidandole in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali ciascuna, più spese generali al 15% e accessori di legge; ha altresì dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex d.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 1 Norme transitorie e di attuazione del CNLG

    La Corte d'appello ha interpretato la norma nel senso che le maggiorazioni per lavoro domenicale devono essere computate negli istituti retributivi differiti e indiretti anche se non corrisposte continuativamente; per le maggiorazioni relative al giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha invece richiesto il carattere di continuità

  • art. 20 CNLG

    Riferimento alle maggiorazioni previste per prestazioni in specifiche giornate, oggetto della domanda dei lavoratori (riconoscimento della relativa maggiorazione)

  • art. 9 CIA 1992 (contratto integrativo aziendale)

    La Corte territoriale aveva ritenuto che l'indennità televisiva del 10% deve essere applicata sulla retribuzione tabellare di riferimento del CNLG (retribuzione base), non sulle maggiorazioni dell'accordo integrativo

  • artt. 1362 e ss. c.c. (regole di interpretazione dei contratti)

    Invocate dalle parti per sostenere modalità interpretative dell'accordo; la Corte di legittimità richiama la necessità, in cassazione, di indicare specifiche regole ermeneutiche violate per sindacare l'interpretazione del giudice di merito

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Discussa dalle parti in relazione all'allegazione e prova della continuità delle prestazioni: la Corte ha ritenuto che l'atto introduttivo contenente conteggi e buste paga fosse sufficiente a delineare il fatto storico dedotto

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), primo comma, n. 3

    Norma procedurale usata dalle società per impugnare la sentenza ai fini di legittimità per presunta violazione di norme di diritto e di interpretazione contrattuale

  • art. 91 c.p.c.

    Principio della soccombenza applicato dalla Corte per la liquidazione delle spese di lite a carico delle società ricorrenti verso gli altri controricorrenti

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, come previsto dalla normativa

Massime di principio

  • In caso di contestazione sull'incidenza di maggiorazioni su istituti differiti, la questione fattuale (continuità della prestazione) è decisiva: se la continuità è accertata il giudice può disporre il computo anche per maggiorazioni non erogate con periodicità continuativa
  • Nel rito del lavoro l'allegazione di buste paga e conteggi nel ricorso introduttivo può essere sufficiente a provare e a delineare la continuità delle prestazioni; non sempre è richiesto un dettagliato elenco delle singole prestazioni nella domanda iniziale
  • La prassi aziendale e l'applicazione protratta di una determinata interpretazione collettiva possono essere rilevanti ma non sono automaticamente risolutive: la prova della fattispecie dedotta resta centrale
  • Per impugnare in cassazione l'interpretazione di atti negoziali (es. accordi integrativi) occorre indicare espressamente i canoni di ermeneutica invocati (art.1362 ss. c.c.) e spiegare in che modo il giudice del merito si sia discostato da tali canoni, altrimenti il motivo è inammissibile
  • La conciliazione intervenuta dopo l'impugnazione estingue la materia del contendere e travolge la decisione impugnata, con possibile compensazione delle spese: le parti possono dunque estinguere il contenzioso anche in sede sindacale dopo l'avvio del giudizio di legittimità
  • Dal punto di vista procedurale, il principio dell'unicità del processo di impugnazione vale in cassazione: il primo ricorso notificato è considerato principale e i successivi si convertono in incidentali; attenzione alle conseguenze processuali per termini e forme

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