Cassazione Civile, Sentenza n. 31426/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione presso Ecologia Oggi S.p.A. per il cantiere di Gioia Tauro con inquadramento livello 7A, invocando gli impegni della società, l'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente (diritto all'assunzione per chi era 'in forza' nei 240 giorni antecedenti il subentro) e l'art. 20 del capitolato speciale di appalto (clausola sociale). Domandava inoltre il risarcimento delle retribuzioni da 8/11/2017 a 31/1/2019 e la condanna solidale della Regione Calabria a tenerlo indenne. La Corte d'appello aveva escluso il diritto all'assunzione perché il rapporto di lavoro del ricorrente era cessato nel marzo 2014 (quindi non risultava 'in forza' nei 240 giorni previsti) e aveva interpretato la clausola sociale come riferita ai lavoratori presenti contemporaneamente in due elenchi (della precedente concessionaria TEC S.p.A. del 2012 e di Ecologia Oggi S.p.A. del 2015), dal quale l'Esposito risultava escluso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione denunciato e ha confermato che le questioni di fatto e la ricostruzione della volontà negoziale sono riservate al giudice di merito; ha ritenuto corretta l'interpretazione applicata in base al testo dell'art. 6 CCNL (presupposto dei 240 giorni di adibizione) e al contenuto letterale della clausola sociale del capitolato (richiesta dell'inclusione negli elenchi indicati). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (esborsi euro 200, compensi euro 5.000, oltre oneri) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 6 CCNL FISE Assoambiente
La Corte ha interpretato l'art. 6 come richiedente il requisito fattuale dell'essere 'in forza' presso la ditta uscente per almeno 240 giorni antecedenti l'inizio della nuova gestione; onere probatorio a carico del lavoratore
art. 20 Capitolato speciale di appalto (clausola sociale)
La clausola sociale è stata letta secondo il suo tenore letterale e conforme all'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016: nella fattispecie la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto all'assunzione spettasse ai lavoratori indicati negli specifici elenchi richiamati dal capitolato, escluso il ricorrente che non figurava nell'elenco del 2015
art. 50 d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
Richiama l'obbligo/possibilità di inserire clausole sociali nei bandi per la promozione della stabilità occupazionale; la Corte ha interpretato il capitolato alla luce di questa finalità ma applicando il contenuto testuale della clausola
artt. 112, 113 e 132 c.p.c.
Richiamate in relazione al vizio di motivazione; la Cassazione ha stabilito che la motivazione della sentenza di merito non era carente o oscura e che il percorso logico-giuridico era adeguatamente esposto
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale al principio del giusto processo e all'obbligo di adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato tale principio
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Richiesto a fondamento dei motivi di cassazione: n.3 per vizio di diritto/errata applicazione di norme, n.4 per motivazione apparente; la Corte ha rigettato i motivi per inammissibilità o infondatezza, richiamando i limiti del sindacato in Cassazione
art. 1362 c.c. e ss.
Menziomento come regole generali di interpretazione contrattuale: la Corte osserva che il ricorrente non ha invocato né spiegato l'applicazione concreta dei canoni interpretativi previsti dal codice civile
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per il contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il citato comma relativo al contributo unificato; richiamata per la statuizione sulle spese
Massime di principio
- Il diritto all'assunzione previsto dal CCNL FISE richiede il requisito fattuale dell'essere realmente 'in forza' nei 240 giorni precedenti il subentro; il lavoratore ha l'onere probatorio di dimostrare tale periodo
- Le clausole sociali inserite in capitolati di appalto vengono interpretate secondo il loro tenore letterale e secondo la volontà negoziale accertata dal giudice di merito; se il capitolato prevede elenchi specifici, l'inclusione in quei elenchi è elemento decisivo
- La Corte di Cassazione sindaca la correttezza dell'interpretazione normativa e la sufficienza della motivazione, ma non riforma la valutazione di fatto del merito se adeguatamente motivata
- Per impugnare con successo l'interpretazione di una clausola contrattuale è necessario indicare i canoni di interpretazione invocati (art. 1362 c.c. e ss.) e mostrare perché la lettura del giudice di merito violi tali canoni o sia irrazionale
- La responsabilità solidale dell'ente appaltante richiede fondamento normativo o fattuale chiaro (es. obbligo di vigilanza/espressa previsione di responsabilità); non è automatica salvo diversa disposizione contrattuale o normativa
- La soccombenza in Cassazione comporta l'addebito delle spese di lite e, se ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sui diritti di giudizio
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