Cassazione Civile, Sentenza n. 31631/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I giornalisti, ex dipendenti di Telecom Italia Media poi trasferiti a LA7, avevano chiesto il riconoscimento delle incidenze delle maggiorazioni per lavoro domenicale e per mancato riposo settimanale sugli istituti retributivi differiti e indiretti (tredicesima, ferie, permessi, festività) per il periodo 1.8.2007–31.1.2015, il riconoscimento di maggiorazioni ex art.20 CNLG per specifiche giornate, il ricalcolo dell'indennità televisiva ex art.9 del CIA 1992 sulla base della retribuzione maggiorata, il ricalcolo di compensi accessori e TFR e il risarcimento per omissioni contributive. In appello le società (Telecom e LA7) hanno censurato in particolare: la decorrenza della prescrizione (contestando la validità delle costituzioni in mora del 2012), l'errata interpretazione dell'art.1 delle Norme transitorie di attuazione del CNLG (sostenendo che le maggiorazioni incidono sugli istituti retributivi solo se corrisposte con continuità, anche per il lavoro domenicale), la mancata valorizzazione della prassi aziendale/contrattuale e l'asserita insufficiente allegazione e prova della continuità delle prestazioni domenicali; Paolo Celata ha impugnato la liquidazione dell'indennità televisiva ai sensi dell'art.9 CIA 1992.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato principale il ricorso di Telecom (essendo il primo notificato) e ha comunque rigettato il ricorso principale di Telecom Italia e il ricorso incidentale di LA7. Il ricorso incidentale di Paolo Celata è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di prescrizione e non fondati i motivi relativi alla mancata allegazione della continuità delle prestazioni, confermando che i conteggi e le buste paga depositati nei ricorsi introduttivi costituivano elementi sufficienti. Ha inoltre precisato che, avendo il giudice del merito accertato la continuità delle prestazioni, le censure interpretative sull'art.1 CNLG risultavano prive di decisività. È stata dichiarata cessata la materia del contendere tra le società ricorrenti e il giornalista Roberto Bernabai per verbale di conciliazione intervenuto, con compensazione delle spese tra le parti interessate; tra le società ricorrenti e Paolo Celata le spese sono compensate. Le società ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore degli altri controricorrenti (liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 6.000,00 per compensi professionali ciascuna, oltre spese generali 15% e accessori). È altresì disposta la liquidazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 1 Norme transitorie e di attuazione del CNLG
La Corte ha interpretato la norma alla luce della struttura testuale e dei fatti: le maggiorazioni per lavoro domenicale e per il giorno di riposo vanno computate negli istituti retributivi differiti se ricorre il fatto costitutivo (ossia la prestazione con carattere di continuità); una volta accertata la continuità, le censure interpretative perdono rilevanza
art. 9 del contratto integrativo aziendale (CIA) 1992
"minimo tabellare della categoria di appartenenza"
La Corte ha ritenuto che l'indennità televisiva pari al 10% debba essere calcolata sulla retribuzione base prevista dal CNLG (retribuzione tabellare), non sugli aumenti previsti dal CIA, sulla base di lettura sistematica degli artt. 3 e 9 del CIA 1992
art. 2943, comma 4, c.c.
L'atto interruttivo della prescrizione non richiede necessariamente una formale richiesta intimatoria: può consistere in una dichiarazione che, esplicitamente o implicitamente, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto e costituisca percepibile richiamo all'adempimento; l'accertamento della sussistenza è di merito
art. 1362 e ss. c.c. (interpretazione dei contratti)
Le regole di ermeneutica contrattuale sono rilevanti ma, in sede di legittimità, l'attacco interpretativo deve indicare specificamente i canoni invocati e dimostrare la violazione; la prassi applicativa può costituire indice, ma non soppianta l'accertamento dei fatti effettuato dal giudice di merito
artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.
La valutazione probatoria delle buste paga e dei conteggi è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione non riesamina autonomamente il merito probatorio salvo vizio di motivazione o violazione delle regole di valutazione della prova
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento normativo dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha richiamato i limiti dell'esame di legittimità rispetto alla valutazione di fatto
art. 91 c.p.c.
Principio della soccombenza: condanna alle spese a carico delle parti soccombenti e criteri per la liquidazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Previsione del contributo unificato aggiuntivo cui la Corte ha dato atto, disponendo l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- In materia di lavoro, i documenti allegati al ricorso introduttivo (es. buste paga e conteggi) possono essere sufficienti a dedurre e provare fatti costitutivi come la continuità di prestazioni domenicali; il convenuto deve contestare specificamente se ritiene insufficiente la prova
- L'atto di interruzione della prescrizione non richiede una formula rituale: basta un atto che manifesti oggettivamente l'intenzione di esercitare il diritto e costituisca richiamo all'adempimento; la valutazione della sua efficacia è di merito e difficilmente rivedibile in cassazione salvo vizi di motivazione
- In cassazione non è consentito un sindacato libero sulla valutazione del fatto e della prova operata dal giudice di merito; le censure devono evidenziare violazioni di norme di diritto o vizi di motivazione per essere ammissibili
- Per impugnare in Cassazione un'interpretazione di clausole collettive o aziendali è necessario indicare i canoni ermeneutici (art.1362 c.c. e ss.) ritenuti violati e motivare perché la decisione del merito si sarebbe discostata da tali regole; non è sufficiente una mera divergenza interpretativa
- La definizione della lite per conciliazione sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla parte conciliata, con conseguente compensazione delle spese per quella parte
- Le censure processuali sulla ripartizione dell'onere della prova richiedono una precisa indicazione di quale prova sia mancante o illegittimamente valutata; l'onere probatorio segue le regole ordinarie del processo del lavoro e la loro violazione deve essere dimostrata con puntualità
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