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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31847/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Marchetti impugnava la reiterazione di contratti a termine (periodo 28.6.2007 - 5.7.2020), chiedendo la nullità dei termini apposti, la costituzione del rapporto a tempo indeterminato dalla data di effettiva instaurazione o dal superamento del termine ragionevole, la riammissione in servizio e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto riconoscendo il rapporto a tempo indeterminato dal 11.3.2010 e condannando la Fondazione; la Corte d'Appello di Roma aveva invece rigettato integralmente la domanda. In Cassazione si discutevano, tra l'altro, l'applicabilità della disciplina nazionale nel tempo, l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte UE (C-331/17 Sciotto), la necessità della causale e la validità dei termini indicati nei contratti, nonché la compatibilità con l'Accordo Quadro della direttiva 1999/70/CE.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo e ha accolto, in parte, il ricorso nei sensi che seguono: ha dichiarato che la Corte territoriale ha interpretato non conformemente al diritto UE la disciplina applicabile per i contratti con decorrenze anteriori al 1.7.2019, poiché si è limitata a verificare la mera indicazione formale della causale senza accertare la sussistenza effettiva delle esigenze contingenti e temporanee richieste dalla giurisprudenza UE e nazionale; ha quindi ritenuto fondati il terzo, il quarto e il sesto motivo (relativi a valutazione della temporaneità/causalità e all'interpretazione conforme al diritto UE) e infondati il primo e il quinto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame da svolgersi secondo i principi esposti dalla Cassazione. Non è stata pronunciata in questa sede la conversione automatica dei contratti in tempo indeterminato: la ricostruzione successiva dovrà verificare la genuinità e la temporaneità delle esigenze; la normativa più recente (art. 29, commi 3-bis e 3-ter d.lgs. 81/2015 introdotti dal d.l. 59/2019) prevede inoltre, per i contratti successivi al relativo decorso temporale, l'onere formale della causale, il limite di 36 mesi e la sanzione risarcitoria anziché la conversione.

Norme richiamate

  • Trattato sull'Unione Europea (TUE), art. 4

    richiamato per il principio di interpretazione conforme delle pronunce della Corte UE da parte delle giurisdizioni nazionali

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 267 e 288

    richiamati in relazione alla giurisprudenza comunitaria e al controllo di conformità delle norme nazionali al diritto UE

  • Direttiva 1999/70/CE e Accordo Quadro allegato (clausola 5 e clausola 8)

    impone agli Stati misure efficaci contro gli abusi dei contratti a termine; non impone obbligatoriamente la conversione in contratto indeterminato ma richiede misure efficaci (es. indicazione di ragioni oggettive, limiti di durata, rimedi dissuasivi)

  • D.lgs. n. 368/2001 (art. 1, art. 11)

    disciplina generale sui contratti a termine; art. 11 esclude l'applicazione di alcune disposizioni (proroghe/rinnovi) alle fondazioni lirico-sinfoniche, con conseguente specialità del regime

  • D.lgs. n. 81/2015 (art. 29, commi 3-bis e 3-ter)

    art. 29, commi 3-bis e 3-ter

    introdotti dal d.l. n. 59/2019: reintroducono per le fondazioni lirico-sinfoniche l'onere formale di indicare la causale, prevedono il limite complessivo di 36 mesi (con decorrenza dal 1° luglio 2019) e stabiliscono la sanzione del risarcimento del danno (in luogo della conversione)

  • D.l. n. 59/2019 (conv. L. 8/2019)

    ha aggiustato la disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche introducendo i commi 3-bis e 3-ter all'art. 29 del d.lgs. 81/2015; ha reinserito onere formale e limite di 36 mesi per i contratti successivi al relativo decorso

  • D.l. n. 87/2018 (conv. L. 96/2018)

    ha reintrodotto la necessità di causale per contratti di durata superiore ai 12 mesi nel lavoro privato; la specialità per le fondazioni è stata comunque ribadita

  • D.l. n. 34/2014

    aveva eliminato la causalità in generale per i contratti a termine, creando profili critici di conformità con il diritto UE e rendendo poi necessaria una interpretazione conforme o successivi interventi correttivi

  • Legge n. 426/1977 (art. 3)

    normativa storica sugli enti lirici; vietava rinnovi che portassero alla trasformazione in tempo indeterminato, principio richiamato nella ricostruzione storica delle norme

  • D.lgs. n. 367/1996 (art. 22)

    disciplina la trasformazione degli enti lirici in fondazioni e stabilisce che i rapporti sono di natura privatistica salvo specifiche deroghe; individua il regime applicabile al personale

  • D.l. 30 aprile 2010 n. 64 (art. 3, comma 6)

    ha ampliato alcune deroghe per le fondazioni, confermando l'eccezionalità della disciplina e incidendo sugli oneri formali ma lasciando spazio all'accertamento della temporaneità sostanziale

  • Art. 32 legge n. 183/2010

    richiamato in riferimento al risarcimento disposto dal Tribunale (7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) come parametro utilizzato in primo grado

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: Sciotto (C-331/17)

    C-331/17, sentenza 25.10.2018

    ha indicato che le norme nazionali che esentano totalmente il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche da misure efficaci contro l'abuso dei contratti a termine contrastano con l'Accordo Quadro; ha chiesto che il giudice nazionale interpreti le norme interne in modo da sanzionare l'abuso, in mancanza di misure efficaci

  • Cassazione Sezioni Unite (richiamate, es. n. 5542/2023)

    Cass. Sez. U., 22/02/2023, n. 5542

    principio secondo cui, in presenza di successione di norme, la disciplina da applicare è quella vigente alla data di stipulazione del contratto; ha inoltre chiarito i limiti alla conversione e la nozione di nullità virtuale nel settore

  • Altre pronunce CGUE citate (Milkova C-406/15; Egenberger C-414/16; MV C-760/18; Santoro C-494/16)

    richiamate per supportare i principi di interpretazione conforme, anti-discriminazione e sulle misure efficaci di tutela dei lavoratori a termine

Massime di principio

  • Verificare la normativa applicabile ratione temporis: individuare la legge ed il regime giuridico vigente alla data di stipulazione di ciascun contratto; le regole cambiano significativamente a seconda delle date (prima/dopo trasformazione enti, d.l. 34/2014, d.l. 87/2018, d.l. 59/2019).
  • Per le fondazioni lirico-sinfoniche esiste una disciplina speciale: la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato è generalmente esclusa dalla normativa e dalla giurisprudenza, ma il lavoratore può ottenere un risarcimento se sussiste abuso.
  • Anche quando formalmente non richiesta la 'causale' nel contratto, il giudice deve accertare sostanzialmente la temporaneità e la provvisorietà dell'esigenza che ha giustificato l'assunzione; l'onere della prova della genuinità delle esigenze è in capo al datore di lavoro.
  • Per i contratti con decorrenza successiva all'entrata in vigore dei commi 3-bis e 3-ter (d.lgs. 81/2015, come modificato), occorre che il contratto indichi per iscritto la condizione che giustifica l'assunzione e il limite di 36 mesi trova applicazione: la violazione comporta risarcimento, non conversione.
  • In presenza di previsioni nazionali potenzialmente in contrasto con la direttiva UE, il giudice nazionale deve cercare un'interpretazione conforme prima di sollevare questioni di incostituzionalità o rinviare alla Corte UE.
  • Chi intende contestare la legittimità di un termine (lavoratore o datore) deve raccogliere e documentare elementi che mostrino se l'esigenza era reale, contingente e non soddisfabile con personale stabile; il datore deve documentare specificità tecniche/organizzative delle produzioni.
  • In sede giudiziale, le corti devono valutare sia la forma sia la sostanza: non basta la mera indicazione dello spettacolo o della mansione quando la contestazione riguarda la genuinità e la temporaneità dell'esigenza.

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