Cassazione Civile, Ordinanza n. 34889/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di canoni insoluti relativi a un contratto di leasing finanziario e a un successivo atto di variazione, emesso nei confronti della società utilizzatrice e del fideiussore in solido. Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo, in sintesi: mancata imputazione dell’importo ricavato dall’escussione di un pegno; mancata consegna di copia completa del contratto e violazione della disciplina di trasparenza bancaria; difetti del documento di sintesi per mancata indicazione dei parametri di calcolo; nullità del tasso perché ancorato all’Euribor manipolato da intese anticoncorrenziali; applicabilità dell’art. 1526 c.c. con conseguente restituzione dei canoni. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e il rigetto dell’appello, è stato proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell’art. 117 TUB, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto provata la consegna/integrale conoscenza del contratto anziché porre l’onere probatorio a carico della banca; 2) falsa applicazione dell’art. 117 TUB e delle norme di trasparenza per mancata indicazione dell’ISC/TAEG nel leasing; 3) violazione della legge antitrust per la nullità della clausola che rinvia all’Euribor, ritenuto frutto di intesa illecita a monte; 4) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. per avere la Corte ritenuto assorbito il motivo sulla tardività delle contestazioni relative al credito; 5) omessa pronuncia sulla mancata imputazione della somma di euro 50.000 ricavata dal pegno; 6) violazione dell’art. 1945 c.c. e degli artt. 112 e 183 c.p.c. per il preteso travisamento del motivo relativo all’opponibilità delle eccezioni del debitore principale e alla disciplina dell’art. 1526 c.c.; 7) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la mancata decisione sul dedotto mancato esercizio del potere di riduzione della penale. La Corte ha accolto solo il terzo motivo: ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la clausola che recepisce un parametro di tasso determinato da un’intesa anticoncorrenziale a monte può essere colpita da nullità anche se il singolo istituto convenuto non abbia partecipato all’intesa, essendo rilevante la nullità dell’assetto a valle applicativo della condotta illecita; la decisione europea sulla manipolazione del parametro può costituire prova privilegiata. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: infondati quelli sulla consegna del contratto e sull’ISC; inammissibile il motivo sulle contestazioni tardive per difetto di specificità; respinto quello sul pegno per implicito rigetto; respinto quello su art. 1945 c.c. e art. 1526 c.c. perché la domanda restitutoria compete al titolare del rapporto e non al fideiussore e perché l’art. 1526 c.c. opera come parametro di riequilibrio del sinallagma; respinto infine il motivo sulla riduzione della penale per implicito rigetto. La Cassazione ha quindi cassato in relazione alla sola questione antitrust e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, relativo alla nullità del tasso parametrato all’Euribor per intesa anticoncorrenziale a monte, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Tutti gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. In via preliminare, la Corte ha inoltre escluso la legittimazione processuale della società fallita in assenza di ratifica del curatore, circoscrivendo l’esame al ricorso proposto dal fideiussore in proprio.
Norme richiamate
La mancata indicazione dell’ISC/TAEG non determina nullità del contratto di leasing non stipulato con un consumatore, poiché l’ISC è un indicatore sintetico del costo complessivo e non rientra tra i prezzi o tassi la cui omissione è sanzionata con nullità.
La Corte d’appello non ha invertito l’onere della prova, avendo ritenuto documentalmente provata la conoscenza da parte dell’utilizzatore delle condizioni contrattuali.
Non è denunciabile come violazione di tali norme la censura che mira in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice territoriale.
La nullità antitrust colpisce non solo l’intesa originaria ma anche il contratto a valle che ne costituisca applicazione, quando il prezzo o il parametro applicato sia frutto di una distorsione della concorrenza.
art. 101 TFUE
La decisione della Commissione antitrust europea sulla manipolazione del parametro può fungere da prova privilegiata dell’intesa illecita rilevante nel giudizio civile.
La tutela contro l’intesa antitrust illecita comprende l’azione di accertamento della nullità e il risarcimento del danno.
Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ma ciò non gli attribuisce legittimazione a proporre le azioni restitutorie che competono esclusivamente al titolare del rapporto principale.
Nel leasing risolto per inadempimento opera come parametro di riequilibrio del sinallagma e di controllo dell’eventuale ingiustificato arricchimento, anche in presenza di pattuizioni contrattuali.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulti comunque disattesa implicitamente dalla decisione o quando la domanda sia stata decisa sulla base di una ratio autonoma.
Le censure sulla tardività delle contestazioni sono inammissibili se non sorrette da adeguata specificità e puntuale localizzazione degli atti rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
Richiamato nel contesto dell’interesse della società fallita a evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in pendenza della vicenda fallimentare.
Massime di principio
- Nel leasing finanziario, la mancata indicazione dell’ISC/TAEG non comporta di regola nullità del contratto quando l’operazione non rientri nel credito al consumo e non sia prevista una sanzione specifica di nullità per tale omissione.
- La valutazione del giudice di merito sulla completezza della documentazione contrattuale e sulla conoscenza delle condizioni del contratto, se fondata su prova documentale, non può essere censurata in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c. solo perché il ricorrente propone una diversa lettura del materiale probatorio.
- La clausola contrattuale che recepisce un parametro di tasso determinato da un’intesa anticoncorrenziale può essere colpita da nullità anche se il singolo intermediario convenuto non sia parte diretta dell’intesa, quando il contratto a valle costituisca applicazione dell’accordo illecito a monte.
- Le decisioni dell’autorità antitrust europea sull’esistenza di una manipolazione del parametro di mercato possono essere valorizzate nel giudizio civile come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale.
- Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni inerenti al rapporto principale, ma non è legittimato, in mancanza di un valido titolo sostitutivo, a far valere in via autonoma azioni restitutorie spettanti al debitore principale.
- Nel leasing risolto per inadempimento, l’art. 1526 c.c. opera come criterio di riequilibrio del sinallagma e di controllo dell’eventuale arricchimento ingiustificato, sicché la validità della clausola contrattuale va valutata alla luce di tale parametro anche d’ufficio.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito abbia comunque disatteso la questione in modo implicito o quando la censura colpisca solo una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata.
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