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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2300/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (durata e obbligo di soggiorno) e la confisca di due immobili; dedotte la errata retrodatazione dell'epoca della pericolosità sociale al 2004 e la carenza dell'attualità della pericolosità, nonché la illegittima confisca per insufficiente prova della sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni e per la presunta prova dell'origine lecita dei pagamenti (contributo dei genitori e pagamento delle rate del mutuo). Inoltre denunciata violazione degli artt. 19 e 24 d.lgs. n.159/2011 e delle garanzie difensive.

La decisione

Il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio fosse esperibile solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione salvo che essa sia mancante o apparente; nel caso la motivazione non è né mancante né apparente. La Corte ha confermato che la retrodatazione della pericolosità a elementi anteriori (2004) è fondata su circostanze di fatto e indizi (rapporti stretti con esponenti mafiosi, ruolo significativo nel sodalizio, partecipazione a eventi con esponenti mafiosi, aiuti alla latitanza) e che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale potendo utilizzare prova indiretta e dichiarazioni di collaboratori senza i vincoli dell'art.192 c.p.p. Ha altresì ritenuto provata la sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati, non essendo dimostrata l'effettiva capacità dei genitori di sostenere le spese o il pagamento delle rate. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni impugnate e il ricorrente è stato condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella presentazione del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011 (Codice antimafia)

    art. 10, comma 3; art. 6, comma 1; art. 24, comma 1; artt. 4 e ss.

    L'art.10 comma 3 limita il ricorso in cassazione per i decreti di prevenzione alla violazione di legge (non a meri vizi motivazionali). L'art.6 comma 1 richiede l'attualità della pericolosità per le misure personali; la Corte ha ritenuto sussistente tale attualità sulla base della presunzione della stabilità del vincolo associativo quando sussistono elementi sintomatici. L'art.24 comma 1 consente la confisca quando i beni sono sproporzionati ai redditi leciti del proposto; la Corte ha ritenuto provata la sproporzione e l'origine illecita delle provviste.

  • Sezioni Unite, Spinelli

    Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (dep. 2015), Spinelli

    Principio che la pericolosità sociale è anche misura temporale della confisca: per la pericolosità generica si possono confiscare beni comprati nel periodo di manifestazione della pericolosità; per la pericolosità qualificata il giudice deve definire l'arco temporale o ritenere che investa l'intero percorso esistenziale. La Corte territoriale ha applicato questi criteri ritenendo plausibile la retrodatazione della pericolosità.

  • Sezioni Unite, Gattuso

    Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018), Gattuso

    Stabilisce che, per misure di prevenzione contro appartenenti ad associazioni mafiose, l'accertamento dell'attualità della pericolosità può avvalersi della presunzione relativa di stabilità del vincolo associativo solo se emergono elementi sintomatici di partecipazione; la presunzione non può essere l'unico fondamento. La Corte ha ritenuto rispettati i criteri richiamati.

  • codice di procedura penale

    L'art.192 detta i requisiti della prova testimoniale e delle dichiarazioni; la Corte ha spiegato che nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o indiziaria e le dichiarazioni di collaboratori non devono rispettare gli stessi vincoli probatori richiesti nel giudizio penale ai sensi dell'art.192.

  • Giurisprudenza di legittimità (esempi)

    Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea

    Precedenti che confermano la legittimità dell'utilizzo in sede di prevenzione di prove indirette e delle dichiarazioni dei collaboratori anche senza i riscontri che sarebbero richiesti in sede penale.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso i decreti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: contestazioni che riguardano valutazioni delle prove sono, di regola, inammissibili salvo motivazione mancante o apparente.
  • Nei procedimenti di prevenzione (misure personali e confisca di prevenzione) il giudice può fondare le decisioni su prove indirette, indizi e dichiarazioni di collaboratori; non è necessario che tali prove soddisfino i vincoli probatori tipici del processo penale (art.192 c.p.p.).
  • La retrodatazione dell'epoca di adesione a un sodalizio mafioso è ammissibile se sorretta da circostanze di fatto e indici concreti (rapporti stretti con referenti mafiosi, ruolo significativo, condotte quali aiuto a latitanti, partecipazione a eventi con soggetti mafiosi) che rendono ragionevole la ricostruzione cronologica.
  • Per la confisca di prevenzione si valuta la sproporzione al momento dell'acquisto dei beni: i redditi leciti del nucleo familiare e la prova documentale del contributo di terzi devono essere convincenti e provati; mera dichiarazione non sufficiente.
  • L'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale ha natura prognostica: l'assenza di contributi recenti all'associazione durante la detenzione non esclude di per sé la sussistenza dell'attualità se manca prova di dissociazione o di recesso e sussistono indizi di stabilità del vincolo associativo.
  • La difesa che allega l'origine lecita dei beni deve fornire prove concrete e documentali (pagamenti, flussi finanziari tracciabili, redditi utili) per contrastare l'accertata sproporzione; altrimenti la ricostruzione motivata del giudice di prevenzione può ritenere l'origine illecita.
  • Nel valutare la rimessione del provvedimento, la Corte di legittimità verifica soprattutto la presenza di motivazione e l'eventuale apparente o mancante razionalità: critiche puramente valutative degli elementi probatori, se la motivazione è esistente e coerente, non sono fondate per cassazione.

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