Cassazione Penale, Ordinanza n. 20815/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La memoria difensiva depositata non è stata ritenuta sufficiente a rimuovere la causa di inammissibilità. La condanna per furto in abitazione, già confermata in appello, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dalla Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per furto in abitazione. I ricorsi, redatti dal medesimo difensore, non contenevano censure specifiche ma si risolvevano in affermazioni e richieste astratte, intrinsecamente indeterminate e prive di un confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata. La successiva memoria difensiva non ha introdotto elementi idonei a superare tale carenza.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava il delitto di furto in abitazione; il testo non riporta la norma in forma completa, ma il riferimento sostanziale è alla fattispecie di furto in abitazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche, astratte o indeterminate, prive di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La memoria difensiva successiva non sana l'inammissibilità originaria del ricorso se non introduce argomenti decisivi e specifici capaci di colmare il difetto di autosufficienza e specificità delle censure.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, quale conseguenza processuale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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