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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27249/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili: una pronuncia per partecipazione ad associazione mafiosa e altri reati fine commessi a Milano tra il 2009 e il 2012; una sentenza per reati in materia di armi commessi a Palmi nel 2017; una sentenza per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 commessi a Gioia Tauro e altrove fino al 2014; e una sentenza per reati in materia di armi con aggravante mafiosa commessi a Gioia Tauro nel 2018. Il Tribunale di Palmi, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrati il medesimo disegno criminoso e i legami tra il sodalizio mafioso operante a Milano e i contesti criminali calabresi richiamati dal condannato. Il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i reati associativi e quelli in materia di armi erano frutto di un'unica programmazione criminosa, che la distanza temporale e geografica era irrilevante, che era illogica l'esclusione della continuazione tra i reati di armi e che vi sarebbe stato travisamento del rapporto di diretta derivazione della cosca Di Grillo-Mancuso dalle cosche Molè e Pesce, in cui si sarebbero collocate le ulteriori condotte criminose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, perché il requisito dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al merito e, nella specie, l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione logica e non contraddittoria. In particolare, è stato rilevato che il Tribunale aveva escluso in modo non illogico il collegamento tra il reato associativo mafioso milanese e i successivi reati commessi in Calabria, aveva valorizzato la disomogeneità dei reati, la distanza temporale e spaziale, nonché, per i reati in materia di armi, la circostanza che per una delle fattispecie l'aggravante mafiosa era stata esclusa. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come una delle fattispecie oggetto di precedente sentenza irrevocabile inserita nell'istanza di continuazione.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come una delle fattispecie oggetto di precedente sentenza irrevocabile inserita nell'istanza di continuazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la dimostrazione di specifici e concreti elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso; non basta il solo richiamo alla vicinanza cronologica dei fatti o all'identità/analogia dei titoli di reato.
  • La valutazione sull'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è ipotizzabile solo se risulta che i reati successivi fossero stati programmati già al momento dell'ingresso nel sodalizio.
  • La mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, senza indicare elementi specifici e concreti trascurati dal giudice di merito, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
  • La distanza temporale e spaziale tra le condotte, la disomogeneità dei reati e l'inserimento in contesti organizzativi diversi sono indici che possono legittimamente escludere la continuazione quando non siano superati da prova contraria specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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