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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36499/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di una somma residua, pari a euro 51.547,89, asseritamente dovuta a titolo di rimborso di un finanziamento di euro 225.000,00 concesso alla farmacista nell'ambito di un'operazione denominata "Arcobaleno 5". In primo grado il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda della società finanziatrice; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, che il contratto "Arcobaleno 5" fosse autonomo rispetto a una precedente convenzione generale sottoscritta nel 2004 e, dall'altro, che la società attrice non avesse provato il perfezionamento del contratto di finanziamento, la effettiva consegna della somma e l'esatta quantificazione del credito. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 1813 e 1376 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'operazione fosse un mutuo di scopo, quindi consensuale e non reale, e che fosse sufficiente provare il titolo e l'inadempimento, senza dover provare l'effettiva erogazione del denaro; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla non contestazione dei fatti allegati e per mancata applicazione del principio secondo cui i fatti non specificamente contestati devono ritenersi provati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, nei limiti della censura relativa all'omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la non contestazione. Ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse affatto esaminato tale questione e che essa non potesse considerarsi implicitamente superata dalla valutazione di insufficienza delle prove documentali e testimoniali. Poiché il profilo della non contestazione era potenzialmente decisivo ai fini dell'accertamento dell'avvenuta erogazione del finanziamento e, quindi, del riparto dell'onere della prova, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il primo motivo e l'ulteriore censura del secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    richiamato per la qualificazione del finanziamento come mutuo e per distinguere mutuo reale e consensuale nel caso concreto

  • art. 1376 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta erronea qualificazione del contratto e al momento del trasferimento del bene

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio in tema di prova del credito e dell'avvenuta erogazione del finanziamento

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ravvisa l'omessa pronuncia della sentenza d'appello su uno specifico motivo di gravame

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione e all'efficacia probatoria dei fatti non specificamente contestati

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base della trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Il giudice di appello deve esaminare espressamente il motivo di gravame con cui si deduca la violazione del principio di non contestazione; la sua omissione integra vizio di omessa pronuncia.
  • La mancata contestazione specifica di un fatto decisivo può incidere sul riparto dell'onere della prova e, se la prova del fatto costitutivo risulta così acquisita, spetta alla controparte dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • Un vizio di omessa pronuncia su una questione potenzialmente decisiva comporta la cassazione con rinvio, con assorbimento delle ulteriori censure che dipendano logicamente dalla questione non esaminata.
  • La qualificazione del rapporto come mutuo consensuale o reale incide direttamente sul contenuto dell'onere probatorio gravante su chi agisce per il pagamento del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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