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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40260/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur riformando in parte l'ordinanza del G.I.P. (10/02/2025), ha confermato il quadro indiziario e le esigenze cautelari e ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., contestando la sussistenza dei gravi indizi rispetto al suo ruolo: sostiene di aver avuto un ruolo neutro o meramente millantatorio, di essere quasi ottantenne senza collegamenti alla criminalità organizzata (richiamando anche esito di altro procedimento detto "Jonny"), e contesta la motivazione sull'aggravante del metodo mafioso ritenendola una formula di stile. La difesa lamenta inoltre che il Tribunale del riesame abbia adottato una valutazione superficiale, senza un'autonoma valutazione degli elementi captativi e difensivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché non indicava e non confrontava in modo puntuale le risultanze investigative e le intercettazioni valutate dal Tribunale del riesame. La Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale del riesame che ha motivato analiticamente il ruolo dell'imputato quale intermediario: organizzazione dell'incontro tra Masciari e esponenti di Papanice, preparazione di Masciari all'incontro (istruzioni del 12/10/2022), garanzia della presenza di esponenti della cosca e relative rassicurazioni e richieste di contributi tramite il figlio. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, avendo il Tribunale documentato l'intervento di esponenti mafiosi resosi possibile tramite l'attività di intermediazione del ricorrente. Sul piano cautelare la Corte ha osservato che la doppia presunzione relativa di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere prevista per i delitti aggravati dal 416-bis.1 si estende anche ai tentativi, e ha ritenuto congrua la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari operata dal Tribunale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto che il motivo prospettato fosse generico e non specificamente confrontato con la motivazione impugnata.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato la condanna alle spese e la somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000).

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante per l'uso del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante in relazione all'intermediazione che ha determinato l'intervento di esponenti mafiosi.

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Disposizione che comporta una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati; la Corte ha richiamato la doppia presunzione anche per i reati tentati aggravati ai sensi del 416-bis.1.

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter c.p.p.

    Norme sul sistema di trattazione orale; la Corte ha ricordato che la richiesta di trattazione orale è irretrattabile e che la rinuncia di un difensore non muta il rito per le parti che mantengono la richiesta.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo di impugnazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione resa dal giudice di merito; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
  • Il giudice di legittimità valuta se il ricorso indica i singoli punti di fatto e le risultanze probatorie che si ritengono erroneamente valutate; la mera reiterazione di censure generiche non è sufficiente.
  • Per l'aggravante del metodo mafioso è determinante la concreta esteriorizzazione dei rapporti e l'intervento di soggetti riconducibili all'organizzazione: la mediazione che procura l'intervento di esponenti mafiosi può integrare l'aggravante.
  • Il ruolo di 'intermediario' è valutato sulla base di elementi concreti (organizzazione di incontri, istruzioni date alle parti, garanzie o rassicurazioni sulla presenza di affiliati): anche attività di mediazione e di assicurazione dell'intervento altrui possono integrare il concorso nel reato estorsivo.
  • Sulle esigenze cautelari, per reati aggravati ai sensi del 416-bis.1 opera una presunzione relativa di necessità della custodia; la modifica della misura (es. custodia in carcere -> arresti domiciliari) è lecita se congratamente motivata e proporzionata.
  • La richiesta di trattazione orale non è revocabile unilateralmente; la rinuncia di un difensore non preclude il diritto della parte che non rinuncia a concludere oralmente.

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