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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10952/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva già respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Ha quindi mantenuto ferma la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale dell’Ispettorato Centrale per il Controllo dei Prodotti Agroalimentari che contestava a un consorzio e al suo liquidatore l’uso, nella ragione e denominazione sociale, della denominazione protetta "Bruzio" oltre il termine di 180 giorni previsto dalla disciplina di settore. Il Ministero irrogava poi una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 26.000,00. In primo grado e in appello l’opposizione veniva respinta. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano, con due motivi, la violazione dell’art. 5 d.lgs. 297/2004 e dell’art. 14, par. 2, Reg. CE 510/2006, sostenendo che: a) mancavano gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, perché la sola presenza della denominazione nella ragione sociale di un consorzio privo di attività commerciale non sarebbe stata offensiva; b) la disciplina europea sui marchi anteriori e in buona fede avrebbe dovuto applicarsi analogicamente; c) era comunque presente la buona fede, poiché il consorzio non aveva usato l’acronimo D.O.P. nei rapporti commerciali e aveva cessato l’attività dopo aver appreso del riconoscimento ministeriale in favore di altro ente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la violazione è integrata già dalla mancata soppressione, entro il termine di legge, dell’uso della denominazione protetta nella ragione sociale di un soggetto diverso dal consorzio riconosciuto, a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività commerciale; ha inoltre escluso la trasferibilità della disciplina sui marchi anteriori e ha negato la buona fede, ritenendo che il consorzio operante nel settore avesse l’onere di informarsi e di conformarsi tempestivamente al precetto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297

    Sanziona l’uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di un’organizzazione diversa dal consorzio di tutela riconosciuto, decorso il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di riconoscimento; la fattispecie è integrata già dalla mancata soppressione della menzione, indipendentemente dall’effettiva attività commerciale.

  • art. 14, comma 2, Reg. CE n. 510/2006

    Riguarda il conflitto tra DOP/IGP registrate e marchi preesistenti acquisiti in buona fede; non è applicabile alla diversa ipotesi dell’uso della denominazione protetta nella ragione sociale di un consorzio non riconosciuto.

  • art. 53, legge 24 aprile 1998, n. 128

    Attribuisce ai consorzi di tutela funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni, oltre a compiti di vigilanza e collaborazione contro abusi e usi impropri.

  • art. 53, legge 24 aprile 1998, n. 128

    Individua il Ministero come autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo e alla vigilanza.

  • art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Per le violazioni amministrative è sufficiente la colpa, che si presume in capo all’autore della condotta; l’errore sul fatto esclude la responsabilità solo se incolpevole e non superabile con l’ordinaria diligenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di un soggetto diverso dal consorzio riconosciuto costituisce illecito amministrativo per il solo fatto della mancata eliminazione della menzione nel termine previsto, senza che occorra provare un’attività commerciale concreta o un effettivo pregiudizio consumato.
  • La disciplina sui rapporti tra marchi anteriori e denominazioni di origine protette non è estensibile analogicamente ai casi in cui il conflitto riguardi l’impiego della denominazione protetta nella ragione sociale di un’organizzazione non riconosciuta.
  • Nelle sanzioni amministrative la colpa si presume; chi invoca la buona fede deve provare elementi positivi idonei a dimostrare un convincimento incolpevole di liceità e l’adozione di tutte le cautele esigibili per conformarsi alla legge.
  • L’ignoranza dell’assetto normativo o del riconoscimento ministeriale di un consorzio concorrente non è scusabile per un operatore del settore che sia istituzionalmente tenuto a informarsi con ordinaria diligenza.
  • L’assenza dell’acronimo D.O.P. nelle relazioni commerciali non vale, da sola, a escludere l’offensività dell’uso della denominazione protetta nella ragione sociale, quando la condotta incide sulla funzione pubblica di tutela e valorizzazione affidata al consorzio riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPratiche commerciali scorretteAzienda
RamiProcesso civileConsumatoriCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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