Cassazione Penale, Sentenza n. 45511/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente è stata condannata per il reato di cui all'art. 378 c.p. per aver tenuto nascosta l'identità delle persone cui aveva prestato la propria autovettura il 12/06/2015, in modo da agevolare l'elusione delle indagini su un tentato furto ai danni di Sinico Francesca. In appello la condanna è stata confermata. In Cassazione il difensore ha proposto motivi tra cui: (i) violazione degli artt. 519 e 520 c.p.p. per l'applicazione della recidiva infraquinquennale non contestata nel decreto di citazione né in udienza; (ii) mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità; (iii) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per mancato avviso alle parti sulla possibilità di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive; (iv) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul motivo relativo alla recidiva: ha annullato la sentenza limitatamente all'applicazione della recidiva (l'infurinquennale era stata applicata senza specifica contestazione) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio su tale punto. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi: ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla responsabilità (impossibile riesame in Cassazione), ha escluso profilo di illegittimità per l'assenza di richiesta di pene sostitutive da parte dell'appellante (pertanto nessun obbligo motivazionale del giudice d'appello), e ha ritenuto legittima la valutazione negativa sull'applicabilità dell'art. 131-bis considerando gravità, intensità del dolo e precedente penale. Il ricorso è stato quindi rigettato nel resto.
Norme richiamate
Norma del codice penale che è stata applicata per contestare alla ricorrente il comportamento consistente nel tenere nascosta l'identità di soggetti che avevano utilizzato il suo veicolo per agevolare l'elusione delle indagini; così intesa come fattispecie sanzionatoria applicata nel caso di specie.
artt. 519 e 520 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza: la mancata specifica contestazione della recidiva infraquinquennale nel capo di imputazione e in udienza integra violazione del principio che impone chiarezza e specificità dell'addebito rispetto alle circostanze aggravanti.
"quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti"
Stabilisce l'obbligo processuale per il giudice di dare avviso alle parti delle condizioni per la sostituzione della pena, ma l'obbligo opera in presenza di una domanda delle parti o comunque nei limiti del contraddittorio; nel caso la ricorrente non aveva richiesto la sostituzione in appello, per cui non è stata ravvisata omissione censurabile.
d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma "Cartabia")
art. 95 (applicazione ai processi in corso)
La riforma è applicabile ai processi pendenti in primo grado e in appello alla data di entrata in vigore; ne deriva che le nuove disposizioni sulle pene sostitutive e l'art. 545-bis c.p.p. possono trovare applicazione nei giudizi in corso.
Legge n. 689 del 1981, art. 58 e art. 53
Riferite al regime delle pene sostitutive: la sostituzione della pena detentiva con pene alternative rientra nella discrezionalità del giudice, che la applica nei limiti e secondo i criteri indicati dalla legge, tenuto conto della finalità rieducativa e di prevenzione.
Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che l'applicabilità va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., ma che il giudice non è tenuto ad esaminare e menzionare ogni singolo elemento possibile: è sufficiente indicare gli elementi ritenuti rilevanti per motivare l'esclusione o meno della causa di non punibilità.
Fornisce i criteri di determinazione della pena e i parametri per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; usato come riferimento per valutare se il fatto sia di particolare tenuità.
Massime di principio
- La recidiva qualificata (es. infraquinquennale) deve essere specificamente contestata nell'atto di imputazione o in udienza: una contestazione generica della "recidiva" non legittima l'applicazione di una particolare tipologia di recidiva con effetti sanzionatori diversi.
- In Cassazione non è consentito un riesame libero degli elementi di fatto e della valutazione della responsabilità: i giudizi di merito conformi non possono essere ribaltati con una diversa valutazione probatoria se non per vizi di diritto.
- L'obbligo di dare avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva (art. 545-bis c.p.p.) non opera come automatismo a favore dell'imputato quando quest'ultimo non abbia richiesto esplicitamente la sostituzione in appello; la disciplina riconosce una valutazione discrezionale del giudice.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) il giudice deve motivare in relazione ai criteri rilevanti (art. 133 c.p.), ma non è necessario richiamare tutti gli elementi possibili: è sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi per la valutazione.
- Quando una sentenza viene annullata limitatamente a una sola circostanza aggravante (es. recidiva), il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio riguarda solo quel profilo e gli effetti della decisione devono essere rideterminati alla luce dell'esito del nuovo accertamento.
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