Cassazione Penale, Ordinanza n. 31198/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non proponibili in sede di legittimità censure che mirino a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie o a riproporre questioni già esaminate e motivatamente respinte in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, ma la censura si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, già affrontata in appello. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo ha censurato il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. La Corte ha rilevato che anche tali doglianze erano meramente reiterative di questioni già respinte dal giudice di merito con motivazione logica e coerente.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se la doglianza si limita a riproporre censure già respinte in appello e la decisione di merito è sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è sindacabile in cassazione quando il diniego sia stato motivato in modo coerente dal giudice di merito e il ricorso si risolva in una reiterazione delle stesse censure.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa lettura, ancorché logicamente plausibile, delle risultanze processuali.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della motivazione, non per ottenere una rivalutazione del merito.
- Analogamente, il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere oggetto di riesame nel merito in cassazione se il giudice di appello ha fornito una motivazione congrua e non illogica.
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