Cassazione Civile, Ordinanza n. 32448/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario assistenziale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. concluso con decreto di omologa del Tribunale, che aveva accertato i requisiti sanitari per l’assegno mensile assistenziale e aveva posto le spese di lite a carico dell’INPS, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori. La parte beneficiaria della prestazione ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dei criteri di liquidazione previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.c., dall’art. 2233, comma 2, c.c., dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, e delle relative tabelle, sostenendo che il tribunale aveva liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari senza indicare il criterio seguito né motivare alcuna deroga ai compensi dovuti. L’INPS ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che nelle controversie assistenziali il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, si determina secondo il criterio delle prestazioni alimentari e, quando il titolo è controverso, in base all’ammontare dovuto per due anni. Applicando i parametri vigenti ratione temporis, il compenso minimo spettante risultava superiore a quello liquidato dal tribunale. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto limitatamente alla statuizione sulle spese e ha deciso nel merito, liquidandole in euro 1.168,50 oltre spese generali e accessori, con distrazione al difensore antistatario; ha poi compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la modestissima differenza tra quanto liquidato e quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti relativi alla liquidazione delle spese di lite. Ha cassato il decreto impugnato solo su tale punto e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del giudizio di merito in euro 1.168,50 oltre spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione per giusti motivi, valorizzando la modestissima entità dello scarto tra la somma liquidata dal tribunale e quella ritenuta corretta.
Norme richiamate
Il procedimento si è concluso con decreto di omologa all’esito dell’accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale.
Norma posta a fondamento del riconoscimento dell’assegno mensile assistenziale.
Norma richiamata quale base del diritto all’assegno mensile assistenziale.
È il criterio utilizzato per determinare il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, assimilate alle cause relative a prestazioni alimentari.
Richiamato come parametro di legalità della decisione sulle spese.
Richiamato a sostegno del principio di adeguatezza e inderogabilità dei compensi professionali minimi previsti dai parametri.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.
Usato per individuare i parametri e le riduzioni applicabili alle fasi del giudizio ai fini della liquidazione dei compensi.
Richiamato nel motivo quale norma regolatrice della liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato quale decreto modificativo dei parametri tariffari applicabili alla liquidazione delle spese.
La Corte applica i parametri del decreto modificato, ritenendo la prestazione professionale esaurita nella vigenza della nuova disciplina.
"si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"
Le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali concluse dopo l’entrata in vigore del decreto; una prestazione iniziata sotto la previgente disciplina ma definita sotto quella nuova si considera esaurita successivamente.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese processuali, si determina secondo il criterio previsto per le cause relative a prestazioni alimentari; se il titolo è controverso, il valore va calcolato sull’ammontare dovuto per due anni.
- La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri tariffari vigenti ratione temporis e non può scendere sotto i minimi tabellari applicabili, salvo una motivazione e una deroga consentite dal sistema normativo.
- Se la statuizione sulle spese è l’unico capo impugnato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito alla rideterminazione delle spese.
- Ai fini dell’applicazione dei nuovi parametri forensi, la prestazione professionale si considera esaurita successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto quando il giudizio o il capo di decisione si definiscono sotto la nuova disciplina, anche se iniziati in vigenza della precedente.
- La compensazione delle spese del giudizio di legittimità può essere giustificata da uno scarto minimo tra la somma liquidata in sentenza e quella ritenuta effettivamente dovuta.
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