Cassazione Penale, Ordinanza n. 15377/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP nei confronti dell'imputato per plurime cessioni di metanfetamina cloridrato, commesse tra dicembre 2016 e gennaio 2017, unificate sotto il vincolo della continuazione e collegate a un precedente giudicato irrevocabile. La pena era stata determinata in anni 6 di reclusione ed euro 18.000 di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche e diminuente per il rito. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di calcolo della pena: ha contestato l'aumento per la continuazione interna, ritenuto di anni 4 e mesi 3, sostenendo che dovesse essere pari ad anni 4; ha lamentato l'eccessività degli aumenti e la carenza di motivazione sulla loro quantificazione; ha inoltre censurato l'aumento per la continuazione esterna, fissato in mesi 9, ritenendolo inspiegabilmente superiore agli aumenti di mesi 3 applicati per ciascuna contestazione interna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente ricostruito il calcolo della pena, rilevando che l'aumento di mesi 3 per ciascuna delle contestazioni dell'unica imputazione andava applicato a 17 contestazioni complessive, con esito di mesi 51, cioè anni 4 e mesi 3 di reclusione, oltre euro 8.500 di multa, importi già applicati dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto adeguata e congrua la motivazione sulla misura degli aumenti, fondata, per la continuazione interna, sulla gravità del traffico di stupefacenti, sulla sistematicità dell'attività di spaccio, sull'ampiezza del parco clienti e sulla solidità dell'organizzazione; e, per la continuazione esterna, sulla maggiore gravità dell'episodio già giudicato, che comprendeva anche la cessione di cannabis al medesimo cliente e la detenzione di 15 grammi di shaboo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può darne motivazione anche sintetica richiamando uno o più criteri legali di commisurazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla quantificazione della pena, il sindacato della Cassazione è limitato ai casi in cui la determinazione appaia frutto di arbitrio o di evidente illogicità, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella valutazione discrezionale.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando, anche in forma sintetica, dia conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. valorizzando elementi quali gravità del fatto, sistematicità della condotta, organizzazione dell'attività illecita e allarme sociale.
- Nel calcolo della continuazione, l'aumento per ciascuna violazione va applicato al numero effettivo delle contestazioni considerate, con possibilità di scomposizione dell'imputazione in plurimi episodi anche quando alcune lettere ricomprendano più condotte.
- La diversa gravità dell'episodio già giudicato può legittimare un aumento per la continuazione esterna superiore a quello stabilito per singole contestazioni interne, purché la scelta sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
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