Cassazione Penale, Sentenza n. 3676/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro lamentando violazione degli articoli 648-bis c.p. e 273 c.p.p. e vizio di motivazione per la ritenuta "gravità indiziaria" relativamente al capo 45 (ricettazione). Sosteneva una contraddittorietà tra il dispositivo del provvedimento rescindente e la motivazione, chiedendo che l'annullamento disposto dal giudice del riesame fosse esteso non solo all'aggravante ex art. 416-bis c.p. ma anche alla relativa gravità indiziaria, denunciando che i giudici del rinvio non avessero considerato i rilievi difensivi (memoria) volti a contestare gli elementi oggettivi e il dolo della fattispecie di ricettazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro abbia legittimamente limitato il proprio esame al perimetro delineato dalla sentenza di annullamento (dispositivo e motivazione vanno letti congiuntamente) e, quindi, non era tenuto a riesaminare la gravità indiziaria del capo 45 oltre quanto espressamente rimesso in discussione dalla Corte di legittimità. Ha confermato che la motivazione della sentenza rescindente integra il dispositivo e delimita la cognizione del giudice di rinvio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta non adeguatamente motivata dai giudici del rinvio per quanto riguarda i capi indicati; la questione è stata oggetto di specifico esame e limitazione da parte del Tribunale conformemente alla sentenza rescindente.
Richiamato dalla difesa nella censura (violazione), ma la Corte non ha rilevato che il Tribunale di rinvio avesse omesso un riesame sul punto al di là del perimetro fissato dalla sentenza di annullamento.
Censurato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto infondate le pretese difensive rispetto all'ambito del rinvio e alla lettura congiunta di dispositivo e motivazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti a seguito della decisione; disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli obblighi previsti.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato al perimetro delineato sia dal dispositivo sia dalla motivazione della sentenza rescindente: la motivazione integra il dispositivo e delimita i temi che devono essere riesaminati.
- Un apparente contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza rescindente va risolto con la lettura sinergica di entrambi; non è sufficiente dedurre l'estensione del rinvio dal solo dispositivo se la motivazione chiarisce limiti diversi.
- La censura sulla mancata valutazione della gravità indiziaria richiede dimostrare concretamente che la questione era stata rimessa al giudice di rinvio dalla sentenza di annullamento; altrimenti il giudice del riesame può legittimamente non tornare su quel punto.
- Quando si impugna un provvedimento di riesame, è importante chiedere espressamente alla Corte di legittimità che l'annullamento comprenda specifici profili (es. gravità indiziaria) se si vuole costituire oggetto di nuovo esame da parte del giudice di rinvio.
- Il rigetto del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali per il ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →