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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04887/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso dalla Regione per addizionale regionale e imposta sostitutiva sulle accise relative al gas naturale non versate per l'anno 2006. La società contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto in appello l'annullamento della pretesa, poiché la CTR aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, decorrente dall'omesso versamento. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15 TUA: secondo la ricorrente, nei casi di comportamento omissivo consistito nell'omessa fatturazione di parte del gas acquistato, il termine di prescrizione del diritto al recupero tributario decorre dalla scoperta dell'omissione, avvenuta con la trasmissione del processo verbale di constatazione del 12/11/2012, sicché l'avviso notificato il 03/09/2014 sarebbe tempestivo. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha sostenuto la correttezza della decisione di merito, anche in ragione dell'asserita impossibilità di far decorrere la prescrizione dalla scoperta del fatto illecito.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha accolto. Ha affermato che, in tema di accise e tributi assimilati, nei casi di comportamenti omissivi o infedeli non immediatamente percepibili dall'Amministrazione, il termine di prescrizione del diritto al pagamento decorre dal momento della scoperta dell'omissione da parte dell'ente impositore. Applicando tale principio, ha ritenuto tempestivo l'avviso di pagamento notificato nel 2014, poiché la scoperta dell'omessa fatturazione era avvenuta con il processo verbale di constatazione del 12/11/2012. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese e per l'esame dei motivi rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La disposizione è interpretata come norma che disciplina la prescrizione del diritto al pagamento delle imposte; nei casi di comportamenti omissivi la prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto illecito da parte dell'Amministrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata a fondamento del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.

  • d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48

    Ha eliminato, per il futuro, il riferimento alla decorrenza della prescrizione dal momento della scoperta del fatto illecito in caso di comportamenti omissivi; non si applica alla fattispecie perché entrato in vigore il 1° aprile 2010.

  • Corte cost. n. 200 del 26 ottobre 2021

    È richiamata per escludere l'illegittimità costituzionale della disciplina, ritenendosi la decorrenza del termine di prescrizione rimessa alla discrezionalità legislativa.

  • Cass. n. 22707 del 20 ottobre 2020

    Precedente conforme secondo cui, in tema di accise, la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito quando la condotta omissiva o infedele non sia di immediata e facile percezione.

  • Cass. n. 35903 del 22 novembre 2021

    Richiamata in senso conforme al principio sulla decorrenza della prescrizione dalla scoperta dell'omissione.

  • Cass. n. 4034 del 12 febbraio 2019

    Richiamata per ribadire che l'obbligo di recupero dell'Amministrazione sorge dalla scoperta del comportamento omissivo o infedele del contribuente.

Massime di principio

  • In materia di accise e tributi analoghi fondati su adempimenti dichiarativi e contabili del contribuente, il termine di prescrizione del diritto dell'Amministrazione al pagamento decorre, nei casi di comportamenti omissivi o infedeli non immediatamente percepibili, dal momento in cui l'omissione viene scoperta dall'ente impositore.
  • La disciplina della decorrenza della prescrizione nei casi di omessa o infedele fatturazione non introduce una decadenza dall'accertamento, ma regola il dies a quo della prescrizione del credito tributario.
  • Quando il contribuente pone in essere condotte di occultamento della base imponibile mediante omissioni documentali o contabili, l'attività dell'Amministrazione ha natura di controllo successivo e il recupero del tributo può essere esercitato entro il termine quinquennale decorrente dalla scoperta del fatto illecito.
  • La tempestività dell'azione amministrativa va valutata con riferimento al momento in cui l'ente impositore acquisisce conoscenza dell'omissione, non già alla mera data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, se la violazione non era facilmente percepibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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