Cassazione Penale, Sentenza n. 25546/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) insussistenza della prova circa la partecipazione dell'imputato alla rapina (contestazione della valutazione degli indizi e della ricostruzione fattuale); 2) errata qualificazione giuridica della condotta, da rapina aggravata a favoreggiamento (si sostiene che il ruolo contestato sarebbe solo di supporto); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla modesta partecipazione. In udienza sono stati prodotti anche nuovi motivi con memoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sussistesse una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e d'appello allineate) e che i motivi fossero ripetitivi, generici e privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.; il primo motivo riproponeva una ricostruzione alternativa dei fatti senza dimostrare una manifesta illogicità della motivazione di merito; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché i fatti (assistenza pre e contestuale, acquisti e materiali riconducibili al coautore, parcheggio in funzione di via di fuga) dimostravano il ruolo di "logistico"/basista e la partecipazione concorsuale escludendo il mero favoreggiamento; il terzo motivo sulle attenuanti generiche è risultato generico e non ha indicato elementi positivi tali da giustificarne il riconoscimento, tenuto conto della riforma dell'art. 62-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. c ed e)
Criteri di censura in Cassazione: lett. c) violazione di legge penale, lett. e) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; la Corte richiede che la critica evidenzi specificamente la manifesta illogicità, non una mera diversa rivalutazione dei fatti
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Obbligo di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; i motivi devono essere specifici e argomentati, pena l'inammissibilità per essere ripetitivi e 'copia e incolla' delle doglianze di merito
art. 62-bis cod. pen. (riforma con d.l. 23/05/2008, n.92 conv. L.24/07/2008, n.125)
Dopo la riforma, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; è richiesta la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino il riconoscimento della diminuente
Criteri per l'applicazione della pena; la motivazione del giudice del merito deve richiamare gli elementi considerati per concedere o escludere le attenuanti, e tale valutazione è insindacabile in Cassazione se non contraddittoria
Effetti dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibilità di condanna a favore della cassa delle ammende se ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La "doppia conforme" (identità di valutazione tra primo grado e appello) riduce sostanzialmente la possibilità di successo in Cassazione: il ricorrente deve dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non proporre una diversa ricostruzione dei fatti
- I motivi in Cassazione devono essere specifici e argomentati (art. 581 c.p.p.): evitare ripetizioni dell'atto di appello e il 'copia e incolla'; indicare concretamente dove la decisione di merito sarebbe illegittima o manifestamente illogica
- Per distinguere concorso da favoreggiamento occorre valutare la natura dell'adesione: assistenza prestata anteriormente e durante l'azione, attività logistica e supporto operativo sono indici di concorso (dolo di concorso) e non di mero favoreggiamento
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e specifici; la mera invocazione della modesta partecipazione o dello stato di incensuratezza è spesso insufficiente
- Chi impugna in Cassazione dovrebbe concentrare le doglianze su violazioni di norme o su palese e percepibile 'illogicità manifesta' della motivazione, corredandole, se possibile, con riferimenti puntuali alle pagine della sentenza e a precedenti giurisprudenziali pertinenti
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e ammende: valutare il rischio economico e processuale prima di proporre ricorso ripetitivo o generico
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