Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11134/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa da un fallimento per far dichiarare inefficace una compravendita immobiliare intervenuta tra due società poi entrambe fallite. In corso di causa le due curatele hanno transatto la lite e il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Due soggetti, già intervenuti in primo grado assumendo di avere un interesse autonomo all'accertamento della congruità del prezzo di vendita dell'immobile e all'esclusione dei presupposti della revocatoria, hanno proposto appello contro l'ordinanza di estinzione sostenendo: a) di aver svolto intervento adesivo autonomo e che la rinuncia agli atti e l'accettazione della transazione non potessero pregiudicare la loro posizione non avendo essi aderito alla rinuncia; b) che l'accertamento civile della congruità del prezzo era rilevante anche nel parallelo procedimento penale in cui erano imputati di bancarotta fraudolenta; c) che la transazione tra le curatele sarebbe stata nulla perché frutto di reati asseritamente commessi dai curatori e dal giudice delegato. In via incidentale, le curatele hanno sostenuto l'inammissibilità per tardività dell'appello, poiché la proposizione del reclamo ex art. 308 c.p.c. aveva fatto decorrere il termine breve per impugnare; hanno inoltre chiesto la conferma delle statuizioni sulle spese e sugli effetti dell'estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi incidentali condizionati delle due curatele, ritenendo fondato il motivo relativo alla tardività dell'appello. Ha affermato che la proposizione del reclamo ex art. 308 c.p.c. contro l'ordinanza di estinzione, pur se mezzo erroneo rispetto all'appello effettivamente esperibile, equivale a conoscenza legale dell'ordinanza e fa decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre appello. Poiché l'appello era stato notificato quando tale termine era già spirato, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva proseguire. Sono state compensate le spese dei gradi di merito tra gli intervenienti e le curatele, mentre gli intervenienti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria proposta dal fallimento attore per far dichiarare inefficace la compravendita

  • art. 66 l.fall.

    richiamato insieme all'art. 2901 c.c. quale fondamento dell'azione revocatoria esercitata dal fallimento

  • art. 43 l. fall.

    indicato dalla Corte d'appello come norma sulla legittimazione del fallito a stare in giudizio nei rapporti patrimoniali suscettibili di dar luogo a imputazione per bancarotta fraudolenta, non come norma sull'interesse all'impugnazione

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato per la rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione, seguite dalla declaratoria di estinzione

  • art. 308 c.p.c.

    il reclamo proposto contro l'ordinanza di estinzione è stato ritenuto equipollente alla conoscenza legale del provvedimento, con decorrenza del termine breve per l'appello

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per l'appello decorre dalla conoscenza legale dell'ordinanza, qui fatta coincidere con la proposizione del reclamo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione al giudicato sull'inammissibilità del reclamo

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione ai termini di impugnazione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di giudicato

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti principali per sostenere il loro interesse ad agire e a impugnare

  • art. 105, 2° co., c.p.c.

    invocato dai ricorrenti principali per qualificare il loro intervento come autonomo e fondare il diritto alla decisione nel merito

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata nel ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 382, 3° co., ultima parte, c.p.c.

    base della cassazione senza rinvio, poiché il giudizio non poteva proseguire

Massime di principio

  • La proposizione di un rimedio di impugnazione erroneo, ma idoneo a manifestare la volontà di contestare formalmente il provvedimento, può integrare conoscenza legale dell'atto e far decorrere il termine breve per il rimedio correttamente esperibile.
  • Quando contro un'ordinanza di estinzione è esperito un mezzo di impugnazione non corretto, il successivo appello deve comunque essere proposto nel termine breve decorrente da tale iniziativa, se questa rende legalmente conoscibile il provvedimento.
  • L'interesse del terzo intervenuto a proseguire il giudizio non può prevalere sulla previa verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione: se l'appello è tardivo, resta precluso ogni esame del merito delle doglianze sull'interesse o sulla rilevanza della questione in sede civile o penale.
  • La cassazione senza rinvio è conseguente quando l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività e, dunque, il giudizio di merito non poteva proseguire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.