Cassazione Civile, Ordinanza n. 11134/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa da un fallimento per far dichiarare inefficace una compravendita immobiliare intervenuta tra due società poi entrambe fallite. In corso di causa le due curatele hanno transatto la lite e il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Due soggetti, già intervenuti in primo grado assumendo di avere un interesse autonomo all'accertamento della congruità del prezzo di vendita dell'immobile e all'esclusione dei presupposti della revocatoria, hanno proposto appello contro l'ordinanza di estinzione sostenendo: a) di aver svolto intervento adesivo autonomo e che la rinuncia agli atti e l'accettazione della transazione non potessero pregiudicare la loro posizione non avendo essi aderito alla rinuncia; b) che l'accertamento civile della congruità del prezzo era rilevante anche nel parallelo procedimento penale in cui erano imputati di bancarotta fraudolenta; c) che la transazione tra le curatele sarebbe stata nulla perché frutto di reati asseritamente commessi dai curatori e dal giudice delegato. In via incidentale, le curatele hanno sostenuto l'inammissibilità per tardività dell'appello, poiché la proposizione del reclamo ex art. 308 c.p.c. aveva fatto decorrere il termine breve per impugnare; hanno inoltre chiesto la conferma delle statuizioni sulle spese e sugli effetti dell'estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi incidentali condizionati delle due curatele, ritenendo fondato il motivo relativo alla tardività dell'appello. Ha affermato che la proposizione del reclamo ex art. 308 c.p.c. contro l'ordinanza di estinzione, pur se mezzo erroneo rispetto all'appello effettivamente esperibile, equivale a conoscenza legale dell'ordinanza e fa decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre appello. Poiché l'appello era stato notificato quando tale termine era già spirato, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudizio non poteva proseguire. Sono state compensate le spese dei gradi di merito tra gli intervenienti e le curatele, mentre gli intervenienti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria proposta dal fallimento attore per far dichiarare inefficace la compravendita
richiamato insieme all'art. 2901 c.c. quale fondamento dell'azione revocatoria esercitata dal fallimento
indicato dalla Corte d'appello come norma sulla legittimazione del fallito a stare in giudizio nei rapporti patrimoniali suscettibili di dar luogo a imputazione per bancarotta fraudolenta, non come norma sull'interesse all'impugnazione
richiamato per la rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione, seguite dalla declaratoria di estinzione
il reclamo proposto contro l'ordinanza di estinzione è stato ritenuto equipollente alla conoscenza legale del provvedimento, con decorrenza del termine breve per l'appello
il termine breve per l'appello decorre dalla conoscenza legale dell'ordinanza, qui fatta coincidere con la proposizione del reclamo
richiamato nel motivo incidentale in relazione al giudicato sull'inammissibilità del reclamo
richiamato nel motivo incidentale in relazione ai termini di impugnazione
richiamato nel motivo incidentale in tema di giudicato
invocato dai ricorrenti principali per sostenere il loro interesse ad agire e a impugnare
invocato dai ricorrenti principali per qualificare il loro intervento come autonomo e fondare il diritto alla decisione nel merito
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata nel ricorso incidentale per omesso esame di un fatto decisivo
art. 382, 3° co., ultima parte, c.p.c.
base della cassazione senza rinvio, poiché il giudizio non poteva proseguire
Massime di principio
- La proposizione di un rimedio di impugnazione erroneo, ma idoneo a manifestare la volontà di contestare formalmente il provvedimento, può integrare conoscenza legale dell'atto e far decorrere il termine breve per il rimedio correttamente esperibile.
- Quando contro un'ordinanza di estinzione è esperito un mezzo di impugnazione non corretto, il successivo appello deve comunque essere proposto nel termine breve decorrente da tale iniziativa, se questa rende legalmente conoscibile il provvedimento.
- L'interesse del terzo intervenuto a proseguire il giudizio non può prevalere sulla previa verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione: se l'appello è tardivo, resta precluso ogni esame del merito delle doglianze sull'interesse o sulla rilevanza della questione in sede civile o penale.
- La cassazione senza rinvio è conseguente quando l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività e, dunque, il giudizio di merito non poteva proseguire.
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