Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26639/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che il sopravvenuto accordo transattivo avesse eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti e quindi anche l'interesse al processo. Ha affermato che, nel processo tributario, tale situazione conduce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei tre gradi di giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento di euro 2.164,88 a titolo di tassa smaltimento rifiuti per l'anno d'imposta 2011. La società originaria aveva impugnato la cartella; il ricorso era stato rigettato in primo grado e in appello. La società incorporante ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato memoria dando atto di un accordo transattivo stipulato il 30 settembre 2014 tra le aziende del Centro Orafo "il Tarì", ivi compresa la ricorrente, e dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 366, co. 2, c.p.c.

    domiciliato, ai sensi dell'art. 366, co. 2, c.p.c., presso la Cancelleria di questa Corte

    richiamato solo quale base del domicilio eletto per il ricorso per cassazione; non incide sulla decisione di merito

  • art. 149 c.p.c.

    notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 27 giugno 2014

    richiamato solo per la modalità di notifica del ricorso

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992

    costituendo tale esito l'epilogo proprio previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992

    la cessazione della materia del contendere, nel processo tributario, è l'esito previsto quando il sopravvenuto accordo elimina il contrasto e l'interesse al giudizio

  • d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992

    evocato quale corpus normativo del processo tributario, nel quale si colloca la disciplina della cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il sopravvenuto accordo tra le parti che elimini integralmente il contrasto e l'interesse alla decisione impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d'ufficio e non richiede il consenso di tutte le parti, essendo sufficiente la presa d'atto del venir meno del fatto generatore della lite.
  • Quando la lite è divenuta priva di oggetto per sopravvenuta composizione della controversia, la sentenza di merito impugnata va cassata senza rinvio, perché non più idonea a regolare il rapporto tra le parti.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere prevale su ogni diverso esito del giudizio, in quanto il processo non è più in grado di fornire un risultato utile alla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.