Sentenza n. 4261/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della determina n.19 - prot. 2026-0315 del 24 febbraio 2026 con cui la SNIE s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione “della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi alla Cabina primaria 220/20 kV di SNIE/N-RETI in località Boscofangone nel Comune di Nola (NA) prevista nell'ambito del progetto n. SG-SNI-025 ammesso al finanziamento PNRR - Determinazione di aggiudicazione CUP: F38B22001360006 CIG: B618ADAAE1” in favore della Bemar s.r.l., per un importo pari ad €uro 1.535.459,03; b) della nota del prot. 461/2026 del 16 marzo 2026, con cui la stazione appaltante ha rigettato l’istanza della Moscarino s.r.l. per la revisione in autotutela del provvedimento di aggiudicazione; c) del documento denominato “verbale procedura telematica” che riporta al suo interno la registrazione di tutte le operazioni poste in essere dal seggio di gara dall’apertura delle offerte in data 25 novembre 2025, fino alla conclusioni delle operazioni con la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della Bemar s.r.l., nella parte in cui il seggio di gara, aperta la busta amministrativa della Bemar s.r.l., ha ammesso la stessa alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, non rilevando il deficit di qualificazione costituito dalla insufficiente qualificazione nella categoria prevalente OG10 per classifica ed importi tali da coprire anche gli importi delle categorie scorporabili OS13 ed OS22 dichiarate integralmente da subappaltare; d) di tutti gli ulteriori verbali di gara, ancorché non conosciuti né diversamente conoscibili, ove redatti e non pubblicati dalla stazione appaltante; e) di tutti gli atti posti a base di gara e, in particolare, della lettera d’invito e del capitolato speciale di appalto “procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi alla Cabina primaria 220/20 kV di SNIE/N-RETI in località Boscofangone nel Comune di Nola (NA) prevista nell'ambito del progetto n. SG-SNI-025 ammesso al finanziamento PNRR - Determinazione di aggiudicazione CUP: F38B22001360006 CIG: B618ADAAE1” nell’interpretazione, fatta propria dal seggio di gara e dalla Stazione Appaltante, secondo cui il requisito di partecipazione costituito dal possesso dell’attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori da assumere possa essere soddisfatto anche nel caso in cui il concorrente, non in possesso di attestazione SOA per categorie scorporabili diverse dalla prevalente, non sia in grado di dimostrare il possesso di tali requisiti con riferimento agli importi posseduti nella categoria prevalente; f) di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, dei chiarimenti resi in corso di gara; g) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, preliminare, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per la declaratoria della inefficacia del contratto di appalto ex art. 122 c.p.a., ove medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la Bemar s.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando per lavori di realizzazione di una cabina primaria elettrica, nonché ammissione dell’aggiudicataria e rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura negoziata indetta da SNIE s.p.a. per l’affidamento di lavori relativi a una cabina primaria 220/20 kV, aggiudicata a Bemar Costruzioni s.r.l. per l’importo di euro 1.535.459,03. Ha contestato, in particolare, l’ammissione dell’aggiudicataria alla fase di valutazione dell’offerta economica, deducendo un deficit di qualificazione nella categoria prevalente OG10, ritenuta insufficiente per classifica e importi a coprire anche le categorie scorporabili OS13 e OS22, dichiarate integralmente subappaltabili. È stata inoltre censurata l’interpretazione della lex specialis secondo cui il requisito SOA per le categorie scorporabili avrebbe potuto essere soddisfatto mediante la qualificazione posseduta nella categoria prevalente, anche in assenza di attestazione SOA nelle categorie scorporabili. La ricorrente ha altresì impugnato il rigetto dell’istanza di revisione in autotutela e ha chiesto, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., oltre al risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati nella motivazione e ha annullato gli atti impugnati, compresi gli atti della procedura nella parte contestata e il provvedimento di aggiudicazione. Dal solo dispositivo non è possibile determinare quali specifici motivi siano stati accolti, né se il contratto fosse stato stipulato o quale sorte abbia avuto la domanda di inefficacia. La domanda risarcitoria è stata rigettata allo stato, senza riconoscimento di un risarcimento in favore della ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
procedura negoziata senza bando previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse
La procedura di affidamento è stata qualificata dalla stazione appaltante come procedura negoziata senza bando ai sensi della disposizione citata.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di affidamenti pubblici.
declaratoria della inefficacia del contratto di appalto
La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; dal dispositivo non è determinabile se la domanda sia stata esaminata o decisa.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento di lavori, l’ammissione di un concorrente deve essere verificata alla luce dei requisiti di qualificazione richiesti per le categorie di lavorazioni e per i relativi importi; l’eventuale insufficienza della qualificazione può incidere sulla legittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione.
- Quando la lex specialis è interpretata dalla stazione appaltante nel senso di consentire il soddisfacimento dei requisiti relativi a categorie scorporabili mediante la sola qualificazione nella categoria prevalente, tale interpretazione può essere sindacata dal giudice se contestata in relazione alla disciplina della qualificazione richiesta e alla concreta copertura degli importi dei lavori.
- L’annullamento degli atti di gara non comporta automaticamente il riconoscimento del risarcimento del danno: la domanda risarcitoria può essere rigettata, allo stato, anche quando la domanda demolitoria sia accolta, secondo quanto accertato in concreto dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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