Cassazione Penale, Ordinanza n. 04954/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per tentata estorsione. L'unico motivo deduceva l'asserita illogicità o correttezza della motivazione sulla responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza una reale correlazione critica con la motivazione impugnata. Con memoria successiva, la difesa ha inoltre chiesto l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli definiti con altra sentenza irrevocabile successiva alla sentenza impugnata; tale richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata perché, secondo l'orientamento richiamato, la domanda di continuazione in cassazione non è proponibile quando il diverso reato è già coperto da condanna definitiva sopravvenuta, potendo la questione essere proposta in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non si confrontava puntualmente con le ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre respinto come manifestamente infondata la richiesta difensiva di applicazione della continuazione, affermando che essa è improponibile in cassazione quando riguardi un reato già oggetto di condanna definitiva sopravvenuta. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
La continuazione può essere richiesta, ma non è proponibile in cassazione quando il diverso reato risulta oggetto di condanna definitiva sopravvenuta; in tal caso la questione va trattata in sede esecutiva.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese non supera il vaglio di ammissibilità.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre quando non vi è una effettiva correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte nel ricorso.
- La richiesta di applicazione della continuazione tra il reato sub judice e un diverso reato già coperto da condanna definitiva sopravvenuta non è proponibile in cassazione, ma deve essere eventualmente formulata in sede esecutiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla legge.
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