Cassazione Penale, Sentenza n. 6594/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Torino del 20/09/2021 che non aveva convalidato il fermo per il reato di ricettazione. Il procuratore lamentava: 1) errata valutazione del pericolo di fuga ai sensi dell'art. 391, comma 4 in relazione all'art. 384 c.p.p., considerando le condizioni personali dell'indagato (cittadino straniero, privo di fissa dimora) e il tentativo di fuga verificatosi al momento dell'intervento di polizia; 2) violazione di legge e difetto di motivazione circa l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (motivo poi assorbito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la parte relativa al pericolo di fuga, ritenendo la motivazione del GIP gravemente contraddittoria. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del pericolo di fuga va effettuata ex ante e trae elemento probatorio significativo dal comportamento dell'indagato al momento del controllo; il tentativo di fuga costituisce indice della sussistenza del pericolo. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato legittimo il fermo eseguito dalla Polizia di Stato di Torino. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. pen., comma 4
La sussistenza del pericolo di fuga va valutata "ex ante" sulla base di elementi concreti; il comportamento dell'indagato al momento del controllo (es. tentativo di fuga) costituisce indicazione rilevante della probabilità di fuga.
Norma che disciplina il fermo e le condizioni per la sua legittimità; richiamata in relazione alla valutazione del pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo.
Norma procedurale invocata per la riassunzione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; utilizzata per esporre i motivi del ricorso del Procuratore.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Rv. 268511)
Principio consolidato secondo cui la fondatezza del pericolo di fuga si verifica con una valutazione ex ante e può desumersi da elementi concreti, ivi incluso il comportamento tenuto dall'indagato al momento dell'accertamento.
Massime di principio
- Il tentativo di fuga al momento dell'intervento delle forze di polizia è un indice significativo e rilevante per ritenere sussistente il pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo.
- La valutazione del pericolo di fuga deve essere compiuta con criterio ex ante e motivata su elementi concreti e non contraddittori; la mancanza di adeguata motivazione può portare all'annullamento dell'ordinanza del GIP.
- La condizione personale dell'indagato (es. cittadino straniero, privo di fissa dimora) costituisce elemento che può aggravare il rischio di fuga e deve essere considerata dal giudice.
- Se la Corte di legittimità rileva contraddittorietà nella motivazione del GIP riguardo al pericolo di fuga, può annullare l'ordinanza e dichiarare legittimo il fermo senza rinvio quando risulta chiaro che il fermo era giustificato.
- Questioni relative all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza possono essere assorbite se la decisione riguarda prioritariamente la valutazione del pericolo di fuga; tuttavia anche tali profili richiedono motivazione adeguata se contestati.
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