Cassazione Penale, Sentenza n. 5319/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo della Fondazione Casa di Riposo Don Michele Manfredi adottata dal GIP di Ivrea (art. 321 c.p.p.). Il sequestro era stato disposto per: capo A - presunto esercizio di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) senza titolo autorizzativo; capo B - omissione della nomina del direttore sanitario; capo C - somministrazione di farmaci da parte di personale non abilitato. I ricorrenti hanno contestato la qualificazione della struttura come non autorizzata, sostenendo l'esistenza di un "mantenimento autorizzativo" prorogato dalla Regione Piemonte e il rispetto dei requisiti compensativi, hanno rilevato che la somministrazione dei farmaci era occasionale e regolata da norme regionali che consentono agli OSS di somministrare sotto indicazione dell'infermiere, e hanno dedotto l'erroneo coinvolgimento del legale rappresentante quale terzo estraneo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi ai capi A e C: a) ha accertato che la struttura operava in regime transitorio di "mantenimento autorizzativo" con proroghe regionali, perciò l'ipotesi di esercizio abusivo (capo A) non era sostenibile; b) ha ritenuto che la somministrazione di farmaci da parte di OSS, svolta su indicazione e con predisposizione degli infermieri e senza elementi di continuità o di esercizio professionale qualificato, non integra il reato previsto dall'art. 348 c.p. (capo C). Ne è conseguito che entrambi i motivi devono essere accolti e l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio; è disposta la restituzione della struttura al legittimo proprietario. (Nota: il Tribunale di Torino aveva già annullato il capo B in sede di riesame.)
Norme richiamate
Base normativa per il sequestro preventivo; usato come fondamento procedurale del provvedimento impugnato
r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 193
art. 193 r.d. n. 1265/1934
Contestazione originaria per aver mantenuto in esercizio una struttura non autorizzata (capo A); la Corte ha però rilevato che l'adeguata qualificazione/ autorizzazione transitoria prevale sulla qualificazione penale in mancanza di precisi elementi contrari
Ipotesi di omissione di atti d'ufficio relativa alla mancanza del direttore sanitario (capo B); il riesame del Tribunale di Torino aveva già annullato il capo B
Ipotesi di somministrazione illecita di medicinali da parte di personale non abilitato (capo C); la Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza e della normativa sanitaria, ritenendo che atti strumentali occasionali e non professionali posti in essere da OSS su indicazione degli infermieri non integrano automaticamente il reato
D.M. 14 settembre 1994, n. 739, art. 1 comma 3 lett. f)
D.M. 14/09/1994 n. 739, art. 1, comma 3, lett. f)
Prevede che l'infermiere si avvalga, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; utilizzata per dimostrare che la pratica assistenziale può prevedere il coinvolgimento di OSS senza che ciò costituisca automaticamente esercizio abusivo della professione infermieristica
Delibera della Giunta Regionale Piemonte 14/09/2009 n. 25-12129 (lettera 23/B) e provvedimenti successivi
DGR 14/09/2009 n. 25-12129 (lettera 23/B) e altre deliberazioni regionali di proroga
Disciplina il regime di "mantenimento autorizzativo" per strutture non ancora classificate; la Corte rileva che la struttura aveva titolo transitorio prorogato e quindi non poteva ritenersi automaticamente priva di autorizzazione
Deliberazione Giunta Regionale Piemonte 21/01/2022 n. 22-46557, punto 4.8
DGR 21/01/2022 n. 22-46557, punto 4.8
Regola specificamente l'"Aiuto all'assunzione della terapia da parte dell'OSS su indicazione dell'infermiere", confermando che la pratica è prevista e regolata a livello regionale
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 26829 del 05/07/2006 (Russo)
Sez. 6, n. 26829 del 05/07/2006, Rv. 234420
Principio secondo cui atti strumentalmente connessi a una professione non integrano esercizio abusivo in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità; applicato per escludere l'integrazione del reato quando la somministrazione è occasionale e non richiede abilità infermieristiche specifiche
Massime di principio
- Verificare sempre se la struttura dispone di un titolo autorizzativo valido, anche se in regime transitorio o di "mantenimento autorizzativo": la presenza di proroghe o titoli regionali può escludere l'illiceità dell'esercizio.
- La somministrazione di farmaci da parte di personale non infermieristico (OSS) non configura automaticamente il reato di cui all'art. 348 c.p.: è necessario accertare la continuità, la professionalità e la complessità degli atti nonché se gli stessi richiedano specifiche competenze infermieristiche.
- Normativa regionale e regolamenti (es. DM 739/1994, disposizioni regionali) possono legittimare attività di supporto svolte dagli OSS sotto indicazione e supervisione dell'infermiere; occorre valutare la fattispecie concreta e le previsioni locali.
- Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. richiede fondamenti sufficienti e non può essere mantenuto se emergono elementi documentali che escludono l'illiceità o riducono la gravità degli indizi.
- La posizione del proprietario legittimo o del terzo in buona fede (es. legale rappresentante non indagato) è tutelabile e consente la richiesta di riesame e restituzione del bene quando il sequestro risulti illegittimo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5147/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5148/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5150/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5151/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5152/2024 del 06/02/2024
- Sentenza penale · 6 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5154/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →