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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16553/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la decisione di merito già sfavorevole agli imputati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado di due imputati per furto aggravato. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori, ma l'unico motivo dedotto è stato ritenuto dalla Corte intrinsecamente generico: mancava una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. I ricorsi risultavano sostanzialmente identici e si risolvevano in affermazioni astratte, senza confronto con l'effettivo impianto argomentativo della sentenza di condanna.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto oggetto di condanna

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    richiamato quale disciplina delle aggravanti contestate al furto

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formule astratte o generiche, senza una specifica critica delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • L'atto di impugnazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un effettivo confronto con la motivazione della decisione di merito; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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