Cassazione Penale, Sentenza n. 33319/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha riformato la decisione di primo grado riqualificando due capi di imputazione originariamente qualificati come furti aggravati in reati di ricettazione e rideterminando la pena. Denuncia violazione di legge e carenza/manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), nonché nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza ex artt. 178 lett. c), 179 e 604 c.p.p.: a) sostiene che la qualificazione in ricettazione sarebbe un fatto radicalmente diverso rispetto ai furti contestati; b) contesta che la Corte d'appello avrebbe ricavato automaticamente la ricettazione dal reato di cui all'art. 493-ter c.p., senza considerare che l'imputato avrebbe potuto detenere le carte di credito con autorizzazione dei proprietari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il giudice, pur variando la qualificazione (da 'uti singulus' a responsabilità in concorso), non muta sostanzialmente il nucleo fattuale su cui si è svolto il contraddittorio; la riqualificazione in ricettazione non ha colto di sorpresa l'imputato perché gli elementi fattuali essenziali erano già presenti nell'imputazione originaria; la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU consentono tali riqualificazioni se non ledono concretamente i diritti di difesa. Quanto al piano sostanziale, la Corte ha confermato che integra la ricettazione (art. 648 c.p.) la ricezione di carte di credito provenienti da precedente delitto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 conv. L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato nel termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, conv. nella L. 25/02/2022 n.15)
Norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; mera contestualizzazione procedurale.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Regole sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione carente/contraddittoria); il ricorso è stato valutato alla luce di tali censure e ritenuto manifestamente infondato.
art. 178 lett. c), art. 179 e art. 604 co.1 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente sul rapporto tra imputazione e sentenza e sulla nullità per difetto di correlazione; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non sia mutata in modo da determinare nullità.
Richiamata nella motivazione della Cassazione in tema di mutamento della nozione del fatto da parte del giudice; la Corte conferma che non sempre sussiste violazione del principio di correlazione.
Interpretazione applicata: integra la ricettazione la condotta di chi riceve carte di credito o pagamento provenienti da reato, se finalizzata a procurare un profitto a sé o ad altri.
Norma relativa al reato dal quale la Corte d'appello avrebbe desunto gli elementi dai quali ricavare la responsabilità di ricettazione; la Cassazione rigetta la tesi dell'automaticità ed afferma la rilevanza della provenienza da delitto.
D.L. 3 maggio 1991 n. 143 conv. L. 5 luglio 1991 n. 197 (art. 12, seconda parte)
art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n.143, convertito nella L. 5 luglio 1991 n.197
Richiamata per distinguere le fattispecie in cui la provenienza del documento sia da illecito non delittuoso (ricadendo in altra previsione normativa) rispetto ai casi in cui derivi da reato penale, per i quali si applica la ricettazione.
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a profili di colpa nel ricorso.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto della valutazione dei profili di colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto in sede di giudizio d'appello non determina automaticamente nullità se gli elementi fattuali essenziali erano già presenti nell'imputazione originaria e la nuova qualificazione non ha 'colto di sorpresa' l'imputato.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando il mutamento riguarda modalità di partecipazione (es. da reato commesso 'uti singulus' a concorso con altri) purché il nucleo fattuale controverso resti lo stesso e la difesa abbia potuto esercitarsi sui medesimi fatti.
- La ricettazione (art. 648 c.p.) si configura quando la provenienza di carte di credito o documenti analoghi è riconducibile a un precedente delitto e il ricevente agisce con intento di profitto; se la provenienza è da illecito non delittuoso la fattispecie può rientrare in altra previsione normativa.
- Perché una censura per violazione del diritto di difesa per riqualificazione regga in Cassazione è necessario dimostrare concretamente in cosa la nuova qualificazione abbia menomato il diritto alla prova o creato un 'atto a sorpresa'.
- I motivi di ricorso in Cassazione richiedono specificità: doglianze generiche o non corredate da elementi concreti di pregiudizio processuale sono spesso dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
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