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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18389 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per il 2001, con cui l’Agenzia aveva richiesto alla società maggiore IVA per Euro 78.789,09, oltre sanzioni e interessi, sul contributo dovuto al Consorzio PolieCo. La CTP di Pesaro aveva rigettato il ricorso della società; la CTR delle Marche, con sentenza n. 126/1/08 depositata il 7 novembre 2008, aveva invece annullato l’accertamento, ritenendo che gli obblighi consortili fossero differiti al 31 marzo 2004. In Cassazione l’Agenzia ha sostenuto che tale termine consentiva soltanto di regolarizzare tardivamente gli obblighi già esistenti, non ne differiva la decorrenza. Con ricorso incidentale condizionato, la società ha contestato la dichiarazione d’inammissibilità, per novità, del motivo d’appello relativo al mancato addebito dell’IVA ai clienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia: l’art. 10 del D.L. n. 355 del 2003 aveva portata generale e differiva al 31 marzo 2004 l’obbligo di partecipazione al Consorzio, e quindi anche quello contributivo, facendo salvi soltanto gli effetti dei provvedimenti sanzionatori già definitivi. Per il 2001, pertanto, la società non era tenuta al contributo consortile oggetto dell’accertamento e non era dovuta la relativa IVA; resta ferma la declaratoria della CTR di illegittimità dell’avviso. Il ricorso incidentale condizionato della società, relativo alla novità del motivo sull’IVA non riaddebitata ai clienti, è stato dichiarato assorbito e non deciso nel merito. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 10, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47

    In questo quadro, appare evidente che del D.L. n. 355 del 2003, art. 10, nello stabilire il differimento (tra gli altri) dell'obbligo "di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2", ha disposto il differimento (fino al 31 marzo 2004) dell'obbligo di partecipazione al Consorzio (art. 48, comma 2), sia pure facendo salvi gli effetti dei (soli) eventuali provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.

    Il termine del 31 marzo 2004 differiva la decorrenza dell’obbligo di partecipazione al Consorzio, e dunque anche del connesso obbligo contributivo: non era un semplice termine per sanare una violazione già maturata. Restavano salvi soltanto gli effetti dei provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, commi 1, 2 e 5

    In questo quadro, appare evidente che del D.L. n. 355 del 2003, art. 10, nello stabilire il differimento (tra gli altri) dell'obbligo "di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2", ha disposto il differimento (fino al 31 marzo 2004) dell'obbligo di partecipazione al Consorzio (art. 48, comma 2), sia pure facendo salvi gli effetti dei (soli) eventuali provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.

    L’obbligo di partecipazione previsto dall’art. 48, comma 2, è quello differito dalla norma del 2003; la contribuzione destinata al funzionamento del Consorzio ne costituisce la conseguenza. Per il periodo anteriore alla nuova decorrenza non può essere preteso il contributo sulla base di tale obbligo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1

    La disposizione è richiamata nel motivo dell’Agenzia, ma la decisione non ne offre una distinta interpretazione: la questione IVA è risolta in conseguenza del differimento dell’obbligo consortile e contributivo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3 e 54

    Le disposizioni sono richiamate dall’Agenzia nel ricorso, ma la Corte non le interpreta autonomamente; rigetta la pretesa fiscale in base alla portata del differimento degli obblighi consortili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La norma è invocata dalla società per contestare la dichiarazione di novità del motivo d’appello; il relativo ricorso incidentale è assorbito, quindi la Corte non decide la questione.

Massime di principio

  • Quando una norma differisce espressamente la decorrenza degli obblighi di partecipazione a un consorzio, il differimento si applica anche agli obblighi contributivi che derivano da quella partecipazione, salvo che il testo preveda diversamente.
  • La clausola che fa salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi conserva tali provvedimenti, ma non trasforma il differimento in una semplice possibilità di regolarizzazione retroattiva.
  • Se il presupposto dell’imposizione IVA è un contributo che, nel periodo accertato, non era dovuto per effetto del differimento normativo, viene meno anche la pretesa IVA fondata su quel contributo.
  • Un ricorso incidentale espressamente condizionato resta assorbito quando è rigettato il ricorso principale da cui dipende la condizione; in tal caso la relativa questione non è decisa nel merito.

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