Cassazione Penale, Sentenza n. 36989/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in via definitiva a due anni e otto mesi di reclusione per intestazione fittizia di beni aggravata dall’agevolazione mafiosa, con fine pena indicato al 19 dicembre 2027, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 19 marzo 2026. Il Tribunale aveva riconosciuto l’impossibilità della collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen., ma aveva respinto la richiesta di affidamento in prova per mancata dimostrazione dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato motivazione apparente, illogica e contraddittoria, lamentando che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente le decisioni adottate in sede di prevenzione, che avevano escluso la pericolosità sociale attuale, e avesse valorizzato elementi già esaminati in quella sede, il ruolo svolto nei fatti di condanna, i legami familiari e un procedimento per partecipazione mafiosa relativo a condotte cessate nel 2018. Ha inoltre censurato la valutazione dell’atteggiamento tenuto durante l’osservazione penitenziaria e la mancata considerazione della condotta successiva al reato e dell’asserito avvio di una revisione critica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse trasformato la presunzione relativa di collegamenti mafiosi in una presunzione assoluta, imponendo una prova negativa impossibile e trascurando gli elementi offerti, l’asserita paralisi del clan e l’assenza di emergenze investigative riferibili al ricorrente dal 2018. La richiesta di trattazione orale era stata respinta perché non prevista per il procedimento in questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha chiarito che l’esclusione della pericolosità sociale in sede di prevenzione non equivale alla prova dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata ai fini dei benefici penitenziari: le valutazioni rispondono a presupposti e finalità diversi e, nel caso concreto, si fondavano anche su elementi istruttori non coincidenti. Ha quindi respinto la censura relativa alla contraddizione con le decisioni di prevenzione. Quanto alle restanti doglianze, ha ritenuto applicabile la presunzione relativa di persistenza dei collegamenti derivante dalla mancata collaborazione e ha osservato che spetta al richiedente allegare elementi specifici idonei a dimostrarne l’insussistenza. La regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rieducativo, per espressa previsione normativa, non sono da sole sufficienti; nel caso concreto, inoltre, la relazione penitenziaria descriveva un atteggiamento elusivo rispetto al reato, non un’effettiva revisione critica. La perdurante operatività del clan risultava dai pareri della DNA e della DDA e da recenti provvedimenti giudiziari; la detenzione di alcuni promotori al regime previsto dall’art. 41-bis ord. pen. non dimostrava, da sola, la cessazione dell’attività associativa. Il ruolo riconosciuto al condannato, i legami familiari e professionali con il sodalizio e l’assenza di elementi realmente indicativi dell’abbandono definitivo della logica criminale giustificavano il rigetto dell’affidamento in prova. Resta ferma la dichiarata inesigibilità della collaborazione, ma il beneficio richiesto non è stato concesso.
Norme richiamate
La mancata collaborazione con la giustizia fonda un giudizio di presunzione relativa alla esistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, sicché è l’interessato che deve dimostrarne l’attuale insussistenza.
Per il detenuto non collaborante condannato per i reati contemplati dalla disposizione opera una presunzione relativa di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; il richiedente deve allegare e dimostrare elementi idonei a superarla.
art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
a seguito della modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, ai fini dell'accesso al beneficio per i detenuti per i reati ivi elencati che non collaborano con l'autorità giudiziaria, il richiedente deve allegare gli elementi di fatto in grado di dimostrare l'inesistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata
La disposizione pone a carico del richiedente non collaborante l’onere di allegare elementi di fatto concreti che dimostrino l’insussistenza di collegamenti attuali. La regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dissociazione sono insufficienti se non accompagnate da altri indicatori specifici, diversi e ulteriori, idonei a escludere quei collegamenti.
Di conseguenza, la circostanza che i giudici di sorveglianza abbiano adottato una decisione sfavorevole a Grande Aracri, differentemente da quella cui sono approdati i giudici della prevenzione in tema di pericolosità dell’odierno ricorrente, non costituisce di per sé – come contestato nel ricorso – una violazione dell’art. 47, comma 2, ord. pen., la cui lettura, nel caso dei condannati per delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso, deve essere integrata alla luce delle previsioni di cui all’art. 4-bis ord. pen., il quale prevede un sistema per accedere ai benefici penitenziari fondato su condizioni più stringenti rispetto ai condannati per delitti comuni.
La valutazione dei presupposti dell’affidamento in prova, per i condannati per delitti diretti ad agevolare associazioni mafiose, deve coordinarsi con le condizioni più stringenti previste dall’art. 4-bis ord. pen.; non è quindi contraddittorio, di per sé, un esito diverso rispetto alla valutazione di pericolosità svolta in sede di prevenzione.
Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che ricorresse l'ipotesi dell'impossibilità di collaborare con la giustizia, in quanto con la sentenza che ha definito il processo a suo carico sono stati accertati tutti i fatti e tutte le responsabilità concernenti il reato per il quale Grande Aracri è stato condannato.
Nel caso concreto è stata riconosciuta l’impossibilità di collaborazione perché la sentenza di condanna aveva già accertato tutti i fatti e le responsabilità relativi al reato. Tale riconoscimento non comporta automaticamente la concessione del beneficio, che resta subordinata agli ulteriori requisiti previsti per i reati ostativi.
Si tratta, tuttavia, di elemento nient’affatto dimostrativo, ove considerato di per sé stesso (e cioè, per come lo presenta il ricorso), della cessata operatività del clan, perché, in assenza dell’allegazione di elementi rivelatori del concreto venire meno dell’associazione per effetto dello stato di detenzione di alcuni dei suoi promotori, la sottoposizione al regime restrittivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. non impedisce affatto, in genere, la persistenza attiva ed efficiente del vincolo di solidarietà tra gli appartenenti ad un’articolazione mafiosa.
La detenzione in regime speciale di alcuni promotori non prova, da sola, la cessazione dell’operatività dell’associazione mafiosa né l’interruzione del vincolo di solidarietà tra i suoi appartenenti.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta, secondo la disposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per la concessione dei benefici penitenziari a un condannato per reati ostativi non collaborante, l’esclusione della pericolosità sociale affermata in sede di prevenzione non equivale alla prova dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata: i due giudizi hanno finalità e presupposti distinti e possono legittimamente condurre a esiti diversi.
- La mancata collaborazione determina una presunzione relativa di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Il richiedente deve allegare elementi di fatto specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l’attualità dei collegamenti.
- La condotta regolare in carcere e la partecipazione alle attività trattamentali, anche se positive, non bastano da sole a superare la presunzione prevista per i detenuti non collaboranti; occorre valutarle insieme agli altri indicatori concreti e alla loro effettiva capacità dimostrativa.
- La detenzione in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. di alcuni promotori dell’associazione mafiosa non dimostra, di per sé, che il sodalizio abbia cessato di operare o che siano venuti meno i legami tra gli appartenenti; sono necessari elementi concreti che attestino il venir meno dell’associazione o dei collegamenti del richiedente.
- Il decorso del tempo dai fatti di condanna e l’assenza di recenti evidenze investigative riferite al richiedente non sostituiscono l’allegazione di elementi concretamente indicativi dell’abbandono definitivo della logica criminale e dell’insussistenza di collegamenti attuali.
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