Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barone impugnava la conferma della condanna inflitta in giudizio abbreviato per il reato ascrittogli (artt. 56 e 624-bis c.p.), denunciando: 1) vizio di motivazione e insussistenza probatoria (riconosceva difetto di attendibilità del riconoscimento fotografico, mancato furto materiale e possibile intento di occupazione abusiva); 2) errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) per mancata motivazione; 3) vizi nella ponderazione di aggravanti e attenuanti (artt. 62-bis, 69, 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi 1 e 3 inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e non contestavano profili di illogicità manifesta o violazioni di diritto; il motivo 2 è stato ritenuto infondato avendo la Corte di appello adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva richiamando la giurisprudenza di legittimità. È stata confermata la condanna di Barone e disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al tentativo: la Corte ritiene che l'imputato possa essere stato ritenuto responsabile anche nella forma tentata, valutando complessivamente prove e ammissioni.
Norma sul furto in abitazione: la motivazione di merito ha ritenuto integrati atti idonei diretti a impossessarsi dei beni presenti nell'appartamento, giustificando l'imputazione ai sensi di tale norma.
Richiamata come riferimento per circostanze aggravanti: la Corte di appello ha valutato e attribuito rilievo alla circostanza aggravante (art. 625 n. 2) nel bilanciamento con le attenuanti.
Recidiva: la Corte di appello ha motivato l'accertamento del nuovo fatto delittuoso come indice di accentuata pericolosità sociale e ha applicato la recidiva in conformità all'onere argomentativo richiesto.
Rilevante per il computo delle circostanze: la Corte ha esercitato discrezionalità nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ritenendo prevalente l'incidenza delle aggravanti.
Funzione generale nel determinare la pena: utilizzato come parametro nel giudizio di comparazione delle circostanze e nella scelta della pena ritenuta 'equa e conforme a giustizia'.
Principi per la determinazione della pena: la Corte di appello ha motivato la scelta della pena in base al bilanciamento delle circostanze e alla recidiva.
Norma procedurale citata tra le disposizioni richiamate nella censura sulla motivazione; la Cassazione ha ritenuto le censure non idonee a dimostrare violazioni procedurali.
Norma sul rito abbreviato: il giudizio di merito che ha condannato l'imputato si è svolto con rito abbreviato, richiamata a contestualizzare la pronuncia di condanna.
Richiamata tra le norme processuali nella censura del ricorrente; la Corte ha ritenuto inesistenti vizi procedurali emendabili in sede di legittimità.
Norma relativa alla motivazione delle sentenze impugnate; la Cassazione ha valutato che la motivazione di merito fosse adeguata e non manifestamente illogica.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Giurisprudenza di riferimento sull'onere motivazionale richiesto al giudice di merito per l'applicazione della recidiva; la Corte di appello ha osservato i criteri indicati da questa massima.
Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Giurisprudenza che circoscrive il sindacato di legittimità sul bilanciamento delle circostanze: la valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile se non viziata da arbitrarietà o illogicità manifesta.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto: le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione adeguata che colleghi i precedenti e il comportamento recente all'accentuata pericolosità sociale; se detta motivazione è presente la Corte di legittimità la riterrà valida.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e sfugge al sindacato di Cassazione salvo che risulti arbitrario o privo di adeguata motivazione.
- La regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" ha ampia operatività in sede di merito; in sede di legittimità rileva solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le contestazioni sull'attendibilità di riconoscimenti o sulla sussistenza materiale del furto (es. nulla sottratto) devono essere fondate su punti di illogicità o travisamento della prova per essere efficaci in Cassazione; altrimenti restano valutazioni tipiche del merito.
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