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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barone impugnava la conferma della condanna inflitta in giudizio abbreviato per il reato ascrittogli (artt. 56 e 624-bis c.p.), denunciando: 1) vizio di motivazione e insussistenza probatoria (riconosceva difetto di attendibilità del riconoscimento fotografico, mancato furto materiale e possibile intento di occupazione abusiva); 2) errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) per mancata motivazione; 3) vizi nella ponderazione di aggravanti e attenuanti (artt. 62-bis, 69, 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi 1 e 3 inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e non contestavano profili di illogicità manifesta o violazioni di diritto; il motivo 2 è stato ritenuto infondato avendo la Corte di appello adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva richiamando la giurisprudenza di legittimità. È stata confermata la condanna di Barone e disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito al tentativo: la Corte ritiene che l'imputato possa essere stato ritenuto responsabile anche nella forma tentata, valutando complessivamente prove e ammissioni.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto in abitazione: la motivazione di merito ha ritenuto integrati atti idonei diretti a impossessarsi dei beni presenti nell'appartamento, giustificando l'imputazione ai sensi di tale norma.

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamata come riferimento per circostanze aggravanti: la Corte di appello ha valutato e attribuito rilievo alla circostanza aggravante (art. 625 n. 2) nel bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la Corte di appello ha motivato l'accertamento del nuovo fatto delittuoso come indice di accentuata pericolosità sociale e ha applicato la recidiva in conformità all'onere argomentativo richiesto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rilevante per il computo delle circostanze: la Corte ha esercitato discrezionalità nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, ritenendo prevalente l'incidenza delle aggravanti.

  • art. 69 cod. pen.

    Funzione generale nel determinare la pena: utilizzato come parametro nel giudizio di comparazione delle circostanze e nella scelta della pena ritenuta 'equa e conforme a giustizia'.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte di appello ha motivato la scelta della pena in base al bilanciamento delle circostanze e alla recidiva.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma procedurale citata tra le disposizioni richiamate nella censura sulla motivazione; la Cassazione ha ritenuto le censure non idonee a dimostrare violazioni procedurali.

  • art. 442 c.p.p.

    Norma sul rito abbreviato: il giudizio di merito che ha condannato l'imputato si è svolto con rito abbreviato, richiamata a contestualizzare la pronuncia di condanna.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamata tra le norme processuali nella censura del ricorrente; la Corte ha ritenuto inesistenti vizi procedurali emendabili in sede di legittimità.

  • art. 598 c.p.p.

    Norma relativa alla motivazione delle sentenze impugnate; la Cassazione ha valutato che la motivazione di merito fosse adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Giurisprudenza di riferimento sull'onere motivazionale richiesto al giudice di merito per l'applicazione della recidiva; la Corte di appello ha osservato i criteri indicati da questa massima.

  • Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Giurisprudenza che circoscrive il sindacato di legittimità sul bilanciamento delle circostanze: la valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile se non viziata da arbitrarietà o illogicità manifesta.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto: le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge.
  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione adeguata che colleghi i precedenti e il comportamento recente all'accentuata pericolosità sociale; se detta motivazione è presente la Corte di legittimità la riterrà valida.
  • Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e sfugge al sindacato di Cassazione salvo che risulti arbitrario o privo di adeguata motivazione.
  • La regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" ha ampia operatività in sede di merito; in sede di legittimità rileva solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Le contestazioni sull'attendibilità di riconoscimenti o sulla sussistenza materiale del furto (es. nulla sottratto) devono essere fondate su punti di illogicità o travisamento della prova per essere efficaci in Cassazione; altrimenti restano valutazioni tipiche del merito.

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