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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21027/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico. Ha rilevato che l'unico motivo non si confrontava con la motivazione della decisione di merito, che era congrua e immune da manifesta illogicità, soprattutto quanto alla configurabilità del delitto di evasione e al diniego della particolare tenuità del fatto e della pena sostitutiva. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un unico motivo, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già affrontato e respinto le doglianze con argomenti ritenuti giuridicamente corretti e non manifestamente illogici. In particolare, il giudice di merito aveva spiegato la configurabilità del delitto di evasione e aveva escluso sia la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sia l'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte dà atto che il giudice di merito ha motivato correttamente il diniego della particolare tenuità del fatto.

  • art. 20-bis c.p.

    La Corte dà atto che il giudice di merito ha motivato correttamente il diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura è inammissibile se la decisione di merito ha già affrontato puntualmente la questione e il ricorrente non contesta specificamente le argomentazioni poste a base del provvedimento.
  • In presenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla configurabilità del reato e sul diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte di cassazione non può limitarsi a una critica astratta o meramente assertiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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